Il ritardo fisiologico - Avvocato Penalista Napoli e Isernia. Avvocati Penalisti Napoli

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Il ritardo fisiologico

Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
IL RITARDO FISIOLOGICO PER LA TASSAZIONE SEPARATA
(Aggiornamento Giugno 2022)

  
Premessa
Con recenti provvedimenti l'Amministrazione Finanziaria (risposta a Interpello n.49 del 25/01/2022) e l'Autorità Giudiziaria (Cassazione, sentenza n.3925 dep. 08/02/2022) hanno confermato un principio sostenuto da antica data dall'A.F. e, da qualche anno, anche dalla Corte di Cassazione, ovvero che il ritardo burocratico, originariamente denominato ritardo fisiologico dalla A.F., nella corresponsione ai lavoratori dipendenti e a quelli ad essi assimilati dei compensi relativi a prestazioni rese negli anni precedenti non consente di qualificare arretrati i detti compensi e quindi esclude l'applicabilità della c.d. tassazione separata  prevista dall'art.17, I comma lett.b, TUIR, per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti”.
Prima di esporre i motivi per cui il detto principio deve essere considerato erroneo, perchè in contrasto con la lettera e con la ratio della vigente legislazione, è opportuno evidenziare le ragioni che l'A.F. e l'A.G. prospettano per confortare il fondamento del loro convincimento.
E' bene, comunque, far precedere le predette (illegittime come si dirà di seguito) tesi dall'indicazione delle norme che disciplinano l'imposizione tributaria sui redditi di lavoro dipendente, e su quelli ad essi assimilati, liquidati e percepiti dai lavoratori/creditori in anni successivi rispetto a quello in cui resero  le prestazioni lavorative.
1) L'art.23 della Costituzione e la riserva di legge per le imposizioni tributarie
L'art.23 della Costituzione italiana dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
La ratio della disposizione è evidente: le prestazioni personali o patrimoniali costituiscono limitazioni alla libertà personale onde solo la legge, che offre precise garanzie, ne può prevedere l'imposizione, al fine di evitare che al cittadino siano imposti obblighi di dare o di fare senza che sia la legge a prevedere i casi di imposizione e i contenuti della prestazione.
Dal predetto inviolabile principio consegue che solo la legge e giammai un provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria (o più in generale della Pubblica Amministrazione) o dell'Autorità Giudiziaria può imporre tributi o comunque emettere provvedimenti che accrescano il peso fiscale per il contribuente in casi non previsti dalla legge.
I provvedimenti tributari contrari alla legge devono essere disapplicati dall'A.G. che, ex art. 5 L. 2248/1865, All. E (ancora vigente), ha l'obbligo di applicare “gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi” (v. Corte Cost. Sentenze 204/04 e 281/04).
Deve inoltre essere precisato che le stesse norme tributarie devono essere rispettose dei superiori principi costituzionali della capacità contributiva (art.53 Cost.) e dell'uguaglianza (art.3 Cost.), poiché il fine di incrementare il gettito tributario non può mai rendere legittime costituzionalmente norme di legge che violino i principi costituzionali (v. Corte Cost. Sent. 142/2014).
2) Il principio di cassa e quello di cassa allargata
Ai sensi dell'art.7 TUIR “L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma”.
L'art. 51, primo comma TUIR, dispone nella prima parte che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”,  prevedendo quindi nella seconda parte una deroga al principio enunciato nel senso che “Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce”.
Con la prima parte della disposizione di cui sopra è posto il cosiddetto principio di cassa in base al quale ai fini della tassazione dei proventi da lavoro dipendente (e di quelli ad essi equiparati ex art.50 TUIR) deve aversi riguardo al trattamento fiscale esistente per il contribuente al momento della percezione del reddito e non già a quello esistente al momento della prestazione lavorativa.
Il predetto principio è però derogato, con la seconda parte dell'art.51 TUIR, per i proventi corrisposti entro, ma non oltre, la data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello in cui fu effettuata la prestazione lavorativa: per detti proventi è prevista l'applicazione del trattamento tributario esistente nell'anno precedente, ovvero la tassazione ordinaria..
E' quest'ultimo il c.d. principio della cassa allargata la cui giustificazione, come già ebbi modo di precisare in un mio precedente commento (v.  La Cassazione e la tassazione separata in questo stesso sito), si rinviene nella necessità, e antica consuetudine, di consentire al datore di lavoro di effettuare i calcoli del caso per i corrispettivi che è possibile calcolare solo dopo il compimento dell'anno nel quale siano state effettuate le prestazioni lavorative (maggiorazioni o diminuzioni dell'emolumento fisso dovuto per il mese di dicembre per lavoro straordinario o assenze dal servizio) o anche premi di risultato non corrisposti nel  corso dell'anno ecc.
Come già rilevai il termine del 12 gennaio dell'anno successivo a quello delle prestazioni lavorative ha natura perentoria, come del resto ritenuto non solo dalla giurisprudenza (v. Cass. Sent. 2854/2012), ma dalla stessa A.F. (Circolare A.E. n.2/2003 par.8).
3) La tassazione separata
L'art.17, comma 1 lett.b, del TUIR dispone che “L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi...emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti....”, redditi che indica di seguito in varie lettere dell'alfabeto.
La tassazione separata costituisce un regime tributario molto meno gravoso del regime ordinario, ovvero del regime di cassa, poiché in difetto di esso (e quindi applicandosi il principio di cassa) il contribuente, a causa della progressività dell'IRPEF, potrebbe subire un evidente maggiore aggravio tributario nell'eventualità che il provento arretrato sommandosi a quello dell'anno di liquidazione  comporti l'applicazione di una maggiore aliquota.
Proprio per evitare il verificarsi della predetta ipotesi l'art.21, I comma, TUIR dispone che l'imposta separata (per i redditi di lavoro dipendente e assimilati) si determina “ applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione”.
E' bene, a questo punto, precisare che per i redditi di lavoro dipendente (e per quelli ad essi assimilati) il cit . art. 17 al comma I, lett. b, testualmente dispone che la predetta tassazione separata
deve trovare applicazione per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma I dell'art. 47 (ora 50)”.
La lettera della legge è chiara e non consente alcun dubbio o interpretazione estensiva: per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (e assimilati) deve trovare applicazione la tassazione separata non solo per le c.d. cause giuridiche (ovvero contratti collettivi, leggi, provvedimenti della P.A. e sentenze) ma per qualsivoglia altra causa con l'unica esclusione delle cause dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero dalla collusiva volontà delle parti finalizzata ad eludere la legge per consentire al contribuente di beneficiare del regime agevolato della tassazione separata.
Sulla base di tali indiscutibili premesse è quindi possibile analizzare le determinazioni assunte, in materia di tassazione separata per i compensi arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (e assimilati), sia dalla A.F. che dalla Corte di Cassazione.
4) Il ritardo fisiologico secondo l'Amministrazione Finanziaria
Già nell'anno 1997 l'A.F., con la Circolare n.23, affermava che nella vigenza del vecchio art.16 TUIR si era verificato un contrasto  tra essa A.F. e la giurisprudenza in ordine al concetto di emolumento arretrato ai fini dell'applicabilità della tassazione separata, poiché mentre essa aveva affermato che la tassazione separata era applicabile unicamente agli emolumenti corrisposti in  ritardo per una delle cause previste (leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o altro titolo similare) la giurisprudenza aveva ritenuto applicabile la tassazione separata a qualunque somma “erogata in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo”.
Il Legislatore per dirimere il contrasto, con l'art.3, comma 82 L. 549/95, aveva modificato il vecchio art.16 del TUIR sostituendolo con l'art.17 TUIR (ancora oggi vigente), così disponendo che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
L'A.F., dato atto della della modifica legislativa, affermava che – come precisato anche nella relazione illustrativa della legge n. 549 del 1995 - le ipotesi di applicabilità della tassazione separata, ex art.17 TUIR, sono di due specie, ovvero: A) quelle di carattere giuridico  che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, contratti collettivi, sentenze o provvedimenti amministrativi, casi ai quali era sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti per un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; B) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento di somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta.
Tra le dette situazioni di fatto indicava, a titolo esemplificativo, la sospensione del pagamento delle retribuzioni non imputabile alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei lavoratori, ma a situazione di dissesto finanziario, o anche al tardivo pagamento della cassa integrazione.
Nella predetta Circolare era altresì precisato che“con la modifica di cui al punto 1 della premessa (ovvero con l'art.3 L. 549/95 che aveva modificato l'art.16, comma 1, lett. b del DPR917/86 -TUIR) sono state indicate in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente tardivamente corrisposti possono fruire del particolare regime della tassazione separata”.
Veniva però aggiunto che “Resta confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Con il successivo provvedimento n.90 del 22/6/2000 l'A.F., dovendo rispondere ad un quesito relativo  ai compensi arretrati corrisposti ai giudici delle Commissioni Tributarie, richiamava, confermandole, le precedenti sue Circolari n.23/E del 1997 e n. 191 del 1998, precisando che per l'applicazione del regime della tassazione separata dei detti emolumenti arretrati si richiedeva innanzitutto “che i compensi siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo: 1) non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti; 2) sia derivante da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; 3) sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Come è agevole rilevare nel predetto provvedimento erano elencate ben 3 ipotesi di tassazione separata ponendosi al primo posto il cosiddetto ritardo fisiologico, ipotesi non prevista dalla legge.  
Comunque era data risposta al quesito rilevandosi che nel caso era applicabile la tassazione separata poiché il ritardo nella corresponsione degli emolumenti si era verificato per omesso stanziamento delle somme necessarie, e quindi per una causa non dipendente dalla volontà delle parti.
Nell'anno 2001, con il provvedimento n.55, l'A.F., nel risolvere un quesito relativo a indennità di mobilità erogate dall'INPS nell'anno 2000 ma riferite all'anno 1999, precisava che in base alla legge  per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati la tassazione separata era prevista in caso di ritardo dipendente da situazioni di carattere giuridico (sopraggiungere di nuove norme o contratti collettivi) o “da situazioni oggettive di fatto che impediscono il pagamento entro i termini ordinari” (quali situazioni di grave dissesto finanziario o cassa integrazione erogata in ritardo per la complessità di procedure).
Precisava che era da escludere l'applicazione della tassazione separata in caso di ritardo fisiologico (connaturato alla tipologia dell'emolumento) o per l'ipotesi di ritardo dipendente da accordi tra le parti o da valutazioni di opportunità dell'erogante.
Con la Risoluzione n.379 del 2002 l'A.F., dovendo rispondere ad un interpello relativo al trattamento tributario da applicare ai compensi erogati ai lavoratori dipendenti, per il raggiungimento di obiettivi predeterminati, corrisposti nell'anno successivo a quello di effettuazione delle prestazioni lavorative, richiamava i principi del criterio di cassa,  della cassa allargata e quello della tassazione separata, evincibili dal TUIR, nonché i chiarimenti contenuti nella famosa Circolare n.23/E del 1997 e, in particolare, il principio del ritardo fisiologico.
Concludeva quindi con l'escludere l'applicabilità ai predetti compensi della tassazione separata osservando che essi non potevano essere considerati arretrati poiché erano correlati alla valutazione dei risultati che poteva essere effettuata solo dopo la fine dell'anno in cui era stato effettuato il lavoro, dovendosi pertanto  applicare il principio del ritardo fisiologico.
Nell'anno 2004, con la Risoluzione n.43, esaminando un caso di somme erogate nell'anno 2004 in applicazione di un contratto collettivo per il biennio 2002/2003, l'A.F. riteneva corretta l'applicabilità della tassazione separata, trattandosi di causa giuridica prevista dall'art.17, I comma, TUIR.
Si premurava comunque di richiamare la vecchia Circolare n.23 del 1997, precisando quindi che in caso contrario, quando il ritardo nella corresponsione di arretrati è determinato da circostanze di fatto, deve sempre verificarsi se esso ritardo può o meno essere considerato fisiologico, poiché solo in caso di ritardo non fisiologico deve essere applicata la tassazione separata.
Dopo qualche anno, con la Risoluzione n.377/E del 2008, l'A.F., dopo avere precisato che “l'unica deroga all'applicazione del principio di cassa è costituita dalla così detta cassa allargata, che permette l'imputazione al periodo di imposta precedente del reddito percepito entro il giorno 12 gennaio dell'anno successivo”, aggiungeva che “l'art.17, comma 1, lett.b, del TUIR indica, infatti in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del regime della tassazione separata”.
Richiamava quindi la Circolare n.23 del 1997 nella quale erano stati evidenziati i casi che assumono rilevanza per l'applicazione della tassazione separata precisando che “il regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Concludeva quindi affermando che, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame (liquidazione, trimestrale o semestrale, di competenze accessorie ai funzionari amministrativi) “il ritardo nella corresponsione degli emolumenti risulta dovuto al complesso iter burocratico, sul cui andamento la volontà delle parti risulta del tutto estranea”.
Ritenendo quindi sussistere il ritardo fisiologico escludeva (in palese contrasto con le premesse da essa stessa evidenziate) l'applicabilità della tassazione separata.
Nell'anno 2017 l'A.F., con la Risoluzione n.151/E, confermava che nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati la tassazione separata doveva essere esclusa anche se il c.d. ritardo fisiologico per la determinazione degli stessi ne avesse comportato l'erogazione oltre l'anno immediatamente successivo (anche dopo 2 o 3 anni). Precisava inoltre che le oggettive situazioni di fatto legittimano l'applicazione della tassazione separata qualora abbiano determinato un ritardo rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti, purchè non dipeso dalla volontà delle parti.
Nell'anno 2019, l'A.F., con la risposta all' interpello n.483/19, trattava il caso di un giudice tributario che aveva lamentato l'erroneo assoggettamento alla tassazione ordinaria, invece che a quella separata, sia per i compensi variabili (di cui al Dlgs 545/92) percepiti nel maggio 2019 per attività svolta nell'ultimo semestre del 2018, sia per i compensi CUT (di cui al DL 98/2011) percepiti nel dicembre 2018, quelli relativi al 2016, e nel dicembre 2017 quelli relativi al 2014 e 2015.
L'A.F. richiamava la sentenza della Consulta n.142/2014, che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39 DL 98/2011, ovvero della disposizione che solo per i giudici tributari aveva prorogato fino a tutto l'anno successivo il termine previsto per l'applicazione del principio di cassa.
Precisava che nella motivazione della sentenza la Consulta aveva richiamato anche la vecchia Circolare A .F. n.23/1997, e concludeva affermando che correttamente nel caso prospettato era stata applicata la tassazione ordinaria poiché sia i compensi ordinari che quelli CUT erano stati erogati nel rispetto del c.d. ritardo fisiologico, ovvero “nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento delle relative procedure di liquidazione”.
Con la risposta n.177 ad un interpello nell'anno 2020 veniva confermata la Risoluzione n.43 del 2004 (in precedenza indicata) ribadendosi l'applicabilità della tassazione separata per gli emolumenti arretrati corrisposti sulla base dei risultati raggiunti, tanto sulla base di quanto disposto da un contratto collettivo sopravvenuto, ipotesi di causa giuridica di cui all'art.17 TUIR.
Trattasi di provvedimento evidentemente condivisibile poiché assunto nel rispetto del disposto del cit. art. 17 TUIR.
Il provvedimento n.483/2019, in precedenza indicato, veniva rettificato dalla stessa A.F. con provvedimento del 14/12/2020 poiché erano intervenute varie sentenze della Cassazione (nn.3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3582, 3583 di cui si dirà oltre) nelle quali la S.C. aveva affermato di condividere il principio del c.d. ritardo fisiologico, enunciato dalla famosa Circolare dell'A.F. del 1997, decidendo inoltre di dare concretezza e precisazione ad esso e quindi determinando l'entità del ritardo nel termine di giorni  120 decorrenti dal 15 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione lavorativa.
Dato atto delle dette intervenute sentenze, l'A.F. accoglieva il ricorso del contribuente relativamente ai compensi del quarto trimestre in quanto corrisposti successivamente al predetto ritardo fisiologico (gg.120 dopo il 15 gennaio successivo); accoglieva altresì il ricorso relativamente ai compensi CUT perchè corrisposti dopo il decorso dell'intero anno successivo a quello di riferimento, e questo perchè per i predetti compensi, difettando decisioni della Cassazione, non era possibile frazionare l'anno (successivo a quello di riferimento), trattandosi di anno di imposta e non essendo sull'argomento intervenuta alcuna pronuncia della Suprema Corte.  
Successivamente, con la Risposta n.223 del 2021 l'A.F., richiamando le proprie precedenti Risoluzioni n.379/E 2002, n.377/E 2008 e n.151/E 2017, chiariva che per gli emolumenti corrisposti dopo l'anno in cui erano state effettuate le prestazioni in quanto correlate al raggiungimento di un risultato, era da escludere l'applicazione della tassazione separata, trattandosi di ritardo fisiologico e dovendosi escludere la qualificazione di arretrati, tassazione separata invece applicabile agli arretrati corrisposti per la ricorrenza di cause giuridiche ex cit. art.17 TUIR.
Ancora, con il provvedimento n.353/2021 l'A.F. rispondeva ad un interpello regionale relativo a premi di risultato per l'anno 2019 in base a contratto collettivo definito nell'anno 2019 ma non corrisposti nell'anno 2020 per vari impedimenti al processo di validazione della valutazione correlati all'emergenza epidemiologica COVID 19.
L'A.F., premesso che nel caso in oggetto si erano verificate oggettive situazioni di fatto (quali lo smart working ed altro) che avevano comportato un ritardo nell'erogazione degli emolumenti arretrati indipendente dalla volontà delle parti, escludeva la ricorrenza del ritardo fisiologico ed affermava l'applicabilità della tassazione separata.
Nello stesso anno 2021 l'A.F. rendeva la Risposta n.408 ad un interpello proposto da un'Amministrazione statale la quale aveva corrisposto ai dipendenti i compensi incentivanti solo nell'anno successivo a quello in cui erano state effettuate le prestazioni lavorative.
L'istante aveva fatto rilevare che per corrispondere i detti compensi aveva dovuto necessariamente attendere l'emanazione di un decreto ministeriale, come disposto dalla legge (art.14 DL 23/12/2013 n.145).
L'A.F. premessi i noti principi di cassa, di cassa allargata e di tassazione separata, dava risposta affermativa per la applicazione della tassazione separata, trattandosi di causa giuridica sopravvenuta, ovvero dell'emanazione di un decreto direttoriale della Amministrazione  emesso solo dopo l'anno di prestazione dell'attività lavorativa.
Infine, con la Risoluzione n.49 del 25/01/2022, l'A.F., rispondendo ad un interpello relativo al trattamento tributario applicabile ai lavoratori dipendenti per il “premio di risultato, l'indennità di responsabilità e l'incremento di efficienza aziendale”, richiamati i principi già enunciati nelle sue precedenti Risoluzioni e Circolari (di cui sopra) e, premesso che per la determinazione delle indennità predette erano richiesti adempimenti che era possibile effettuare solo nell'anno successivo a quello in cui erano state rese le prestazioni lavorative (come disposto dal TUC – Testo Unico Consolidato dell'anno 2018), dichiarava applicabile la tassazione ordinaria non essendo revvisabile il ritardo non fisiologico presupposto della tassazione separata.
5) Il ritardo fisiologico nelle sentenze della Cassazione
Una delle più antiche sentenze in cui risulta affrontata dalla Cassazione la materia della tassazione separata è quella recante il n.6227 dell'anno 1993 avente ad oggetto un ricorso proposto dall'A.F. avverso una sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva accolto il ricorso di un contribuente dichiarando applicarsi la tassazione separata al compenso annuale di incentivazione (di cui all'art.4 L. n.873/80) ad esso contribuente corrisposto nell'anno successivo a quello della prestata attività lavorativa.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell'A.F. negando quindi l'applicabilità della tassazione separata al predetto compenso incentivante.
Nella motivazione della sentenza il giudicante osservava che la normativa all'epoca vigente (art.12 lett.d DPR 597/73 e art.16, comma1, lett. b DPR 917/86) prevedeva l'applicabilità della tassazione separata sugli “emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente”, in tal modo riferendo l'aggettivo arretrati agli emolumenti e non alla prestazione lavorativa, onde ai fini della tassazione rilevava il momento della percezione dell'emolumento e non quello della prestazione lavorativa.
Per il compenso incentivante l'art.4 L. n.873/80 espressamente prevedeva l'erogazione nel mese di giugno di ogni anno nella misura da rapportare alla percentuale dello stipendio e dell'indennità integrativa in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente, onde non trattavasi nella specie di emolumento arretrato, con conseguente esclusione della tassazione separata.
Molto più rilevante è la sentenza n.11661 del 1998 relativa al ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso il silenzio/rifiuto opposto dal datore di lavoro (Banca d'Italia) per la restituzione della maggiore  imposta trattenuta, applicando la tassazione ordinaria invece che quella separata, su indennità di trasferimento, prima sistemazione e viaggio relative all'anno 1986 corrisposte nell'anno 1987.
La C.T.C. aveva riconosciuto l'applicabilità della tassazione separata trattandosi di emolumenti relativi all'anno 1986 corrisposti solo l'anno successivo.
L'A.F. aveva proposto ricorso deducendo la violazione dell'art.12 DPR 597/73 poiché gli emolumenti percepiti dal contribuente non potevano essere considerati arretrati a norma della lettera d del cit. art.12 “poichè il ritardo era esclusivamente dovuto alle modalità burocratiche della relativa liquidazione”, dovendosi invece considerare arretrati unicamente gli emolumenti corrisposti successivamente al periodo di competenza per difetto del titolo giuridico sopravvenuto solo successivamente, ovvero di contratti collettivi, leggi, provvedimenti amministrativi o sentenze comportanti aumenti stipendiali con effetti retroattivi.
La Cassazione respingeva per infondatezza il ricorso dell'A.F. ritenendolo in contrasto con la norma.
Precisava che la tesi dell'A.F. secondo cui in base al principio di cassa nella determinazione del reddito di lavoro dipendente dovevano essere ricompresi tutti i compensi percepiti nel periodo di imposta, prescindendo dal periodo di imposta di competenza (ovvero al quale erano riferibili le prestazioni di lavoro effettuate),  era una tesi erronea poiché il disposto delle norma “introduce specifiche deroghe a quel principio nella considerazione delle ragioni di equità che vi si oppongono con riguardo a speciali situazioni ed inducono ad applicare il diverso e più favorevole trattamento quando.... il compenso o l'emolumento imponibili siano corrisposti, per qualsivoglia ragione non addebitabile al contribuente, in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui egli abbia maturato il relativo diritto”.
Aggiungeva inoltre che l'interpretazione della norma nel senso voluto dall'A.F., secondo cui nel concetto di arretrati dovrebbero essere ricompresi solo gli emolumenti corrisposti in base ad un titolo giuridico sopraggiunto,  “ridurrebbe arbitrariamente il campo di applicazione in contrasto con le ragioni di equità a cui essa norma è ispirata, escludendo dal beneficio il prestatore di lavoro che nell'ipotesi normale e di frequente ricorrenza...subisce il ritardo del datore di lavoro...”.
I principi affermati nelle predette sentenze trovavano piena conferma nelle sentenze n.7677 dell'anno 2002 e n.16467 dell'anno 2004 (quest'ultima relativa al compenso incentivante).
Con la sentenza n.13228 dell'anno 2004 si affermava che il regime di tassazione separata di cui all'art.16 (oggi 17), comma 1, lett.b, TUIR “non si applica indiscriminatamente ogni volta che vengono percepite prestazioni riguardanti periodi arretrati, ma solo se esse si siano venute a creare per effetto dei titoli specifici indicati, né si pone come deroga al principio di cassa, che regola in linea di principio la tassazione dei redditi da lavoro dipendente, ma piuttosto lo tempera attraverso un regime più favorevole che sottrae al prelievo più oneroso, scaturente dal complesso del coacervo degli altri redditi del periodo, le componenti suddette. In definitiva non pone un'assiomatica equazione tra emolumenti arretrati e redditi percepiti dal lavoratore dipendente in epoca successiva a quella in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa alla quale è collegata la componente reddituale; riconduce piuttosto nel genus di arretrato solo quei proventi che, maturati nell'anno di competenza, vengono incassati, ma solo per le ragioni indicate, in epoca successiva”.
Sulla base di tale premessa escludeva che il premio incentivante (previsto dall'art.4 DL n.853/1984 per il personale  dell'amministrazione delle Poste) costituisca  arretrato poiché per esso l'anno di competenza coincide con quello della sua corresponsione, non essendone possibile l'erogazione nell'anno in cui fu eseguita la prestazione lavorativa ma solo in quello successivo in base al risultato ottenuto in quello precedente.
Con la sentenza n.19606 del 2005 la Suprema Corte chiariva che con la formulazione del vigente art.17 TUIR (sostitutiva dell'art.16 TUIR) il Legislatore, attribuendo rilevanza ad altre cause rispetto a quelle già previste (leggi, contratti collettivi, sentenze ad atti amministrativi sopraggiunti) aveva “certamente inteso allargare la fattispecie degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti assoggettabili a tassazione separata” tuttavia “richiedendo che tali altri cause non siano dipendenti dalla volontà delle parti, ha tolto qualsiasi efficacia ad eventuali accordi tra datore e prestatore di lavoro” elusivi della legge e volti a far beneficiare il lavoratore del minor carico fiscale.
Precisava quindi che, al fine di escludere la tassazione separata, era necessario accertare sia la causa del ritardo che la volontà delle parti.
Conclusivamente nella citata sentenza si afferma che la tassazione separata deve trovare applicazione per gli arretrati, ovvero per gli emolumenti relativi a prestazioni lavorative rese in anni precedenti a quello del pagamento, non solo per le c.d. cause giuridiche (indicate dalla legge) ma anche per tutte le altre cause, escluse unicamente le cause dipendenti dalla collusiva volontà delle parti.
A questo punto, prima di proseguire nell'esposizione della giurisprudenza sulla tassazione separata dall'anno 2020 in poi, ovvero della giurisprudenza di legittimità nella quale viene accolta la tesi sul ritardo fisiologico elaborata dall'A.F., si ritiene opportuno esaminare il disposto di una norma di legge e quello, ad essa relativo, della sentenza della Consulta che nell'anno 2014 ne dichiarò l'illegittimità costituzionale.
Con l'art.39, comma 5, del D.L. n.98/2011 (conv. in L. 111/2011) fu disposto che per gli emolumenti arretrati, riferibili a prestazioni eseguite nell'anno precedente a quello del pagamento, corrisposti ai giudici tributari, doveva essere applicata la tassazione ordinaria (con applicazione dell'aliquota massima prevista per il principio di cassa) fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza.
Orbene con Ordinanza dell'11 novembre 2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (presidente, relatore ed estensore lo scrivente), nel corso di un giudizio proposto da un giudice tributario avverso il diniego del MEF di restituire la maggiore imposta trattenuta, per l'omessa applicazione della tassazione separata, su emolumenti arretrati, sollevò di ufficio eccezione di legittimità costituzionale del cit. art.39.
Con l'eccezione fu rilevato il palese contrasto della norma con gli artt. 3 e 53 della Costituzione poiché: 1) unicamente per i giudici tributari, e quindi in modo assolutamente disriminatorio nell'ambito della categoria dei percettori di redditi assimilati, ex art. 50 TUIR, a quelli di lavoro dipendente, la norma, senza alun valido motivo, ampliava il principio della cassa allargata da giorni 12 all'intero anno solare (viol. art.3 Cost.); 2) il predetto effetto discriminatorio non trovava alcuna giustificazione nella situazione dei percettori in ordine alla manifestazione di ricchezza (violazione dell'art. 53 della Costituzione: principio della capacità contributiva).
Con la sentenza n.142/2014 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale del cit. art.39 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Nella motivazione della sentenza era precisato che  “...a fronte di un'omogenea situazione che accomuna tutti i percettori di competenze arretrate, solo per i giudici tributari – e senza che una giustificazione sia emersa espressamente dalla legge, o sia ricavabile in via interpretativa – sia stato normativamente ridotto il periodo di rilievo per l'applicazione del regime fiscale della categoria di riferimento, con conseguente aumento per tale lasso temporale, dell'imposizione tributaria”.
In pratica il ragionamento della Consulta, giuridicamente corretto, era il seguente: se per tutte le categorie di percettori di reddito assimilate a quella dei lavoratori dipendenti si applica per gli arretrati il regime di cassa e quello di cassa allargata (applicazione della tassazione ordinaria solo per gli arretrati percepiti entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello della prestazione lavorativa), il predetto regime deve essere applicato anche agli emolumenti arretrati dei giudici tributari per i quali la legge non pone alcuna differenziazione rispetto a quello degli altri.
Invero nessuna altra interpretazione è possibile dare alla decisione della Consulta poiché l'unico termine di riferimento per escludere dalla tassazione separata il reddito dei giudici tributari era ed è ancora oggi quello della cassa allargata (il 12 gennaio dell'anno successivo) previsto dall'art. 51 TUIR per le categorie di lavoratori ad essi giudici equiparate (art.50 TUIR).
Del resto che questa sola, e non altra, sia la corretta interpretazione della sentenza della Consulta risulta dalle stesse ammissioni dell'A.F. nella Risoluzione n.483 del 13/11/2019 in cui si legge testualmente che: “In altri termini, tale disposizione (il cit. art. 39 n.d.r.) stabiliva che tali compensi erano soggetti alla tassazione ordinaria anche se corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella citata sentenza la Corte Costituzionale, nel rimuovere la disposizione dell'ordinamento, ha confermato i principi che ispirano la tassazione separata sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati”.
Pertanto, come meglio si dirà di seguito, non è per nulla vero che la sentenza della Consulta confermò il principio del c.d. ritardo fisiologico quale causa di esclusione della tassazione separata
come introdotto (illegalmente come si vedrà) dalla vecchia Circolare n. 23/1997 dell'A.F., essendo vero invece che con detta sentenza fu confermata l'applicabilità della tassazione separata per tutti i compensi arretrati corrisposti ai giudici tributari (come agli altri soggetti ad essi assimilati) dopo il periodo di decorrenza della cassa allargata.
Proseguendo nell'esame delle sentenze della Suprema Corte vengono in rilievo le sentenze n.3578/2020, 3579/2020, 3581/2020, 3582/2020, 3583/2020, 3584/2020, n.3585/2020 e n.28116/2020, pienamente confermate dalle successive quali la n.13339/2021 e la recentissima n.3925 dell'8 febbraio 2022.
In tutte le predette sentenze sono esaminati ricorsi proposti da giudici tributari avverso il silenzio rifiuto dell'A.F. di restituire la differenza di imposta trattenuta applicando la tassazione ordinaria invece che quella separata sui compensi variabili relativi al quarto trimestre (ottobre/dicembre) dell'anno solare, compensi da corrispondere mensilmente, secondo la Circolare n.80/E 1998 del MEF, ma corrisposti solo negli anni successivi o, comunque, dopo il 12 gennaio dell'anno successivo.
In particolare in due sentenze (n. 3578 e 3585 dell'anno 2020), il giudicante, premessa la piena equiparazione, ai fini dell'imposizione tributaria, dei compensi dovuti ai giudici tributari con quelli dovuti ai prestatori di lavoro dipendente (ex art.50 TUIR), si cura di enunciare i principi, e le relative ratio sottostanti, dell'imposizione tributaria su detti redditi, ovvero: 1) il cosiddetto principio di cassa (art.7 TUIR) in base al quale ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; 2) il c.d. principio di cassa allargata (art.51 TUIR), secondo il quale i compensi arretrati percepiti entro il 12 gennaio  dell'anno successivo a quello di competenza subiscono lo stesso trattamento tributario di quelli erogati nell'anno precedente; 3) il c.d. principio della tassazione separata (art.17 TUIR) in base al quale tutti gli altri arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di cause giuridiche (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopraggiunti) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione agevolata, ovvero alla c.d. tassazione separata.
Poste tali premesse, indiscutibilmente conformi alla lettera della legge, il Giudicante afferma di ritenere corretta l'interpretazione data all'art.17 TUIR dalla Circolare dell'A.F. n.23/E del 1997 secondo la quale per gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente (e per quelli assimilati, come quelli per i giudici tributari) la tassazione separata “deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi”.
Sono quindi esposte, come di seguito, le ragioni per cui il Giudicante ritiene di  condividere la tesi del c.d. ritardo fisiologico (ovvero burocratico) quale causa di esclusione della tassazione separata:
1) nella relazione illustrativa della legge (n.549/95) che modificò la formulazione dell'art. 17, comma 1, lett.b TUIR,  era esposto che le situazioni rilevanti per l'applicazione della tassazione separata sono di due tipi: a) quelle di natura giuridica (leggi, sentenze o atti amministrativi sopraggiunti) per le quali è da escludere l'ipotesi di accordi tra le parti; b) quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto” che impediscono il pagamento dei compensi nei limiti ordinariamente adottati dai sostituti di imposta;
2) secondo il dettato letterale dell'art.17 cit. per l'applicazione della tassazione separata  è necessario che gli arretrati (ovvero i compensi erogati in un anno ma riferibili all'anno precedente) siano percepiti in ritardo per effetto delle ragioni di carattere giuridico, indicate precisamente dalla norma, o per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”. Pertanto, escluse le cause giuridiche, per le altre cause è necessario individuare le ragioni del ritardo al fine di distinguere quelle indipendenti da quelle dipendenti dalla volontà delle parti. Da tanto consegue che il ritardo nella corresponsione assume rilevanza per la tassazione solo se la liquidazione dell'emolumento, in quanto soggetta a determinate procedure, esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale.
Molto più semplicemente il Giudicante afferma (con una motivazione del tutto contraddittoria)che l'ordinario ritardo burocratico (denominato fisiologico dalla vecchia Circolare del 1997 dell'A.F.) nella corresponsione degli emolumenti arretrati, costituisce causa di esclusione della tassazione separata.
Conclude quindi ritenendo erronea la tesi che ancora la qualità di arretrato da assoggettare alla tassazione separata al mero superamento della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito, aggiungendo che gli artt. 17 e 51 del TUIR operano su piani diversi, il primo sull'aliquota e il secondo sull'imponibile.
A sostegno della tesi esposta indica alcune sue precedenti sentenze in cui era stata affermata l'esclusione della tassazione separata anche dopo il superamento della data del 12 gennaio (ex art.51 TUIR), quando il ritardo nella corresponsione degli arretrati era da considerare fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici necessari per l'erogazione degli emolumenti: sentenze tutte relative alla corresponsione dei compensi incentivanti riconosciuti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (Cass. nn. 10887/19, 7677/02, 16467/04, 13228/04);
3) il principio del c.d. ritardo fisiologico non risulta sconfessato nemmeno dalla Consulta nella già citata sentenza n.142/2014 nella quale, anzi, ne è fatta espressa menzione con la precisazione, inoltre, che il principio della tassazione separata era stato neutralizzato dall'art.39, comma5, censurato che aveva reso ininfluenti anche tempi tecnici anomali come quelli di un anno senza mai richiamare il principio della cassa allargata ex art.51 TUIR.
Avendo accolto il principio del c.d. ritardo fisiologico, come introdotto dall'A.F. nell'antica Circolare del 1997, il Giudicante afferma il seguente principio di diritto: “In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, non sono ricompresi tra i redditi arretrati, assoggettabili a tassazione separata, ai sensi dell'art.17 DPR 22 dicembre del 1986 n.917, gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto dal quale derivano, e cioè sia la necessaria conseguenza di particolari procedure per la loro quantificazione e liquidazione”.
Afferma pertanto il Giudicante che il c.d. ritardo fisiologico nella determinazione ed erogazione dell'emolumento esclude la natura di arretrato dello stesso e quindi l'applicazione ad esso della tassazione separata ex art. 17 TUIR (tesi questa confermata da tutte le successive sentenze già indicate).
Una volta posto il principio che il  ritardo fisiologico esclude l'applicazione della tassazione separata, principio che, in effetti, configura  una nuova norma illegittima (palesemente contrastante con la legge, come si dirà di seguito), il Giudicante, resosi conto della necessità, in mancanza di qualsivoglia disposizione legislativa sul punto, di renderne possibile la pratica applicazione definendone l'arco temporale, compie un ulteriore (illegittimo) passo e, ritenendo di dovere ricavare il termine de quo dai provvedimenti dell'A.F.  (la nota dell'A.F. n.48710 dell'11/3/2004 che, per l'erogazione dei compensi variabili relativi al secondo semestre per i giudici tributari, fissava il mese di maggio dell'anno successivo, nonché la Direttiva MEF 39616/2005, che fissava un termine successivo al 15 gennaio per i compensi relativi al quarto trimestre) dispone che il termine del ritardo fisiologico deve essere determinato in giorni centoventi decorrenti dal 15 gennaio dell'anno successivo, precisando che il termine di giorni 120 risulta conforme a quello previsto dall'art.14 L. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle P.A.
Ha comunque cura di premettere che la lacuna legislativa in ordine alla previsione e quantificazione del termine tecnico per il ritardo fisiologico risulta correttamente colmabile da esso Giudicante la cui legittimazione a tal fine è rinvenibile negli artt.1183 c.c. e  97 Cost., anche in base al parametro costituzionale di buona amministrazione nonché a precedenti sentenze della stessa Cassazione (S.U. 927/63, 3233/63, 6738/83).  
6) L'illegittimità dei provvedimenti dell'A.F. e delle sentenze della Cassazione sul c.d. ritardo fisiologico
     
Dalla mera lettura dei provvedimenti dell'A.F. che, a decorrere dalla famosa Circolare n.23/1997, si sono occupati della tassazione separata risulta evidente che essa A.F. ha ripetutamente violato non solo la lettera, ma anche la ratio dell'art.17, 1 comma lett.b, TUIR che disciplina il regime tributario della tassazione separata per gli emolumenti arretrati corrisposti ai lavoratori dipendenti e assimilati in anni successivi a quello delle effettuate prestazioni lavorative.
Va invero rilevato che già nella cit. Circolare n.23/97 l'A.F. aveva cura di precisare che nella norma che disciplina la tassazione separata “sono indicate in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente tardivamente corrisposti possono fruire del particolare regime della tassazione separata”.
Quindi indicava, come di seguito, le dette condizioni previste in via alternativa e tassativa (come ammesso dalla stessa A.F.): 1) quelle aventi natura giuridica (leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti) per le quali “è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti”; 2) “quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti ento i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta”.
Orbene sulla prima delle dette condizioni (come indicata dalla A.F.), nulla quaestio poiché in essa sono ricomprese le ipotesi precisamente indicate dalla norma (leggi, contratti collettivi, sentenze e atti amministrativi sopravvenuti).
La seconda, invece, stravolge completamente il significato e la funzione della norma.
Nel cit. art. 17 TUIR la seconda delle due alternative e tassative condizioni è precisamente indicata come “altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Orbene è incontestabile, e del resto ammesso anche dalla stessa A.F. (v. Circolare n.377/E del 2008 “il ritardo nella corresponsione degli emolumenti risulta dovuto al complesso iter burocratico sul cui andamento la volontà delle parti rimane del tutto estranea”) che il c.d. ritardo fisiologico è una causa non dipendente dalla volontà delle parti onde non si giustificano le ragioni per cui l'A.F. abbia ritenuto di includerla tra quelle che escludono la tassazione separata mentre, secondo il preciso dettato del cit. art.17 TUIR, essa, proprio in quanto causa involontaria, configura invece ipotesi di applicazione della tassazione separata.
Nè potrebbe rinvenirsi il motivo nel proposito di concedere un termine al datore di lavoro per effettuare i conteggi sui compensi variabili dovuti al lavoratore, poiché a tal fine il Legislatore aveva ben previsto il c.d. principio della cassa allargata ex art.51 TUIR di cui si è già detto, principio questo che ha fondamento proprio nella esigenza da cui trae origine (ovvero l' antica consuetudine dei datori di lavoro di pagare i compensi del mese di dicembre nei primi giorni del successivo mese di gennaio).
La conferma che il c.d. ritardo fisiologico costituisca proprio una nuova causa di esclusione della tassazione separata, illegittimamente introdotta dalla A.F., si rinviene nella successiva Risoluzione dell'A.F. n.90/2000 nella quale è ben precisato che sono 3 (e non 2 come indica tassativamente il cit. art.17 TUIR) i casi in cui può applicarsi la tassazione separata, indicandosi essi casi come segue: 1) che il ritardo nella corresponsione dei compensi arretrati sia non fisiologico: 2) che esso derivi da cause giuridiche sopraggiunte; 3) che esso sia indipendente dalla volontà delle parti.
Molto più semplicemente viene posto al primo posto il ritardo non fisiologico (causa non prevista dalla legge) e solo al secondo e al terzo posto le due ipotesi previste tassativamente dalla legge.
Neppure le Risoluzioni n.379/2002, n.377/E/2008, n.151/E/2017, n.49/22 e n.173/22 sono condivisibili.
In tutti i predetti provvedimenti si afferma che il trattamento tributario da applicare ai compensi corrisposti ai dipendenti, anche a distanza di anni, per il raggiungimento di obbiettivi predeterminati è quello della tassazione ordinaria, dovendosi escludere la tassazione separata poiché il ritardo nella corresponsione, dovuto alla complessità dei calcoli da effettuare, ha natura fisiologica e comunque perchè per essi compensi deve essere esclusa la qualifica di arretrati essendone possibile la determinazione e liquidazione solo dopo compiuta la prestazione lavorativa ed effettuati i calcoli complessi relativi ad essa.
In contrario, però, va innanzitutto rilevato che nella legge (cit.art.17 TUIR) la qualificazione di arretrati è riferita unicamente agli emolumenti percepiti in ritardo, e più precisamente negli anni successivi a quello in cui sono state effettuate le prestazioni lavorative: il ritardo è relativo alla prestazione lavorativa e non di certo alla presenza degli elementi per effettuare il calcolo della retribuzione.
Invero il diritto del prestatore di lavoro alla retribuzione viene ad esistenza, e quindi matura, non appena risulta eseguita la prestazione lavorativa e non è di certo condizionato alla liquiditabilità e liquidazione del compenso, poiché la retribuzione è proporzionata unicamente alla quantità e qualità del lavoro prestato (v. art.36 Cost.).
Consegue l'erroneità della tesi dell'A.F. secondo cui l'emolumento per il lavoro prestato maturerebbe solo quando ne è possibile accertare la precisa remunerazione.
E' da rilevare, infatti, che nelle ipotesi indicate i compensi, da considerare arretrati perchè corrisposti in anno o anni successivi alla prestazione del lavoro, sono liquidati sulla base di provvedimenti amministrativi che necessariamente sopraggiungono dopo la prestazione del lavoro, onde per tale motivo deve essere applicata la tassazione separata prevista dall'art.17 TUIR cit. per le c.d. cause giuridiche sopravvenute, tra le quali sono anche i provvedimenti amministrativi.
In proposito va rilevata la piena condivisibilità e correttezza di quanto disposto con la Risposta n.408/2021 dall'A.F. ad un interpello proposto da una P.A. in ordine al tipo di tassazione applicabile agli emolumenti per l'efficientamento della funzione ispettiva, emolumenti la cui precisa quantificazione era possibile effettuare solo nell'anno successivo alle prestazioni lavorative in seguito ad un complesso procedimento amministrativo concluso con un provvedimento amministrativo ex art. 14 DL. 145/2013.
Del pari corrette le risposte n.177/20, 408/21 e 223/21 (questa solo nella parte concernente il contratto collettivo) relative ad emolumenti corrisposti al personale per il conseguimento dei risultati raggiunti sulla base di un contratto collettivo nazionale integrativo sopravvenuto, trattandosi di causa giuridica, nonché la risposta n.353/21 per la quale il ritardo e  la tassazione separata erano giustificati oltre che dal contratto collettivo anche dal sopraggiungere di un evento eccezionale quale l'epidemia Covid.
Relativamente alla risposta  n.483/2019 ed alla successiva rettifica del 14/12/2020, concernenti i compensi variabili dei giudici tributari, si dirà di seguito esaminando le sentenze della Suprema Corte sulla base delle quali l'A.F. emise la rettifica di cui sopra rivedendo la propria tesi sulla riferibilità dell'aggettivo arretrato all'emolumento invece che alla prestazione.
Passando all'esame delle sentenze della Suprema Corte si osserva quanto segue.
La sentenza n.6227/93 non si ritiene condivisibile poiché esclude l'applicabilità della tassazione separata assumendo che gli emolumenti per incentivazione corrisposti nell'anno successivo a quello in cui furono effettuate le prestazioni lavorative non possono considerarsi arretrati poiché è la stessa legge (ovvero l'art.4 L. 873/80) a prevederne la corresponsione nell'anno successivo predetto.
Il Giudicante precisa che l'aggettivo arretrato deve essere riferito al momento della percezione della retribuzione e non già al momento della prestazione lavorativa.
L'assunto è evidentemente fondato su una erronea interpretazione della legge causata dalla imprecisa originaria formulazione della stessa, ma contrastante con i principi generali che regolano il diritto del lavoratore alla retribuzione.
Giova ricordare che nella originaria formulazione dell'art.17 TUIR (all'epoca art.16) la legge non forniva la nozione di emolumenti arretrati ma si limitava a fare riferimento  agli “emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente”.
Solo successivamente, con l'art.3, comma 82, della legge n.549/1995, fu inserita la vigente formulazione dell'art.17 TUIR  “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti...”.
Ma si trattava solo di una chiarificazione posto che già nella previgente formulazione l'aggettivo arretrato non poteva che riferirsi al momento della prestazione lavorativa poiché, come già chiarito in precedenza, il diritto del prestatore di lavoro alla retribuzione sorge e matura subito dopo effettuata la prestazione lavorativa e non può di certo essere condizionato alla liquidabilità e liquidazione del compenso, pena la violazione dell'art.36 della Costituzione.  
Si rinvia per il resto a quanto già esposto, con riferimento ai provvedimenti dell'A.F., in relazione agli incentivi corrisposti ai lavoratori, onde per il caso di cui alla sentenza in commento era di certo applicabile la tassazione separata, trattandosi di retribuzione corrisposta in anno successivo a quello in cui era stata effettuata la prestazione lavorativa e dopo il 12 gennaio dello stesso.
Pienamente condivisibili, invece, le sentenze n.11661/98 e n.7677/2002  in cui si afferma il principio che la tassazione separata è applicabile quando “il compenso o l'emolumento imponibili siano corrisposti, per qualsivoglia ragione non addebitabile al contribuente, in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui egli abbia maturato il relativo diritto”.
La sentenza n.16467/04 non si ritiene condivisibile poiché con essa viene esclusa l'applicabilità della tassazione separata ai compensi incentivanti previsti dall'art. 4 DL 853/84, compensi che ritiene  non qualificabili come arretrati. Sull'argomento si rinvia alle considerazioni già esposte in ordine ai compensi incentivanti per il personale dipendente.
Venendo all'esame delle sentenze n.3578 e n.3585 entrambe dell'anno 2020, alle quali si sono conformate tutte le successive, fino a quella recente n.3925 del febbraio 2022, si osserva che le stesse sono da ritenere erronee nella parte in cui condividono la tesi del ritardo fisiologico come terza causa di esclusione della tassazione separata, tesi affermata nella antica Circolare MEF del 1997 e successivamente confermata in tutti i provvedimenti dell'A.F.
La ritenuta erroneità si evince dalla stessa motivazione indicata a supporto  della dichiarata condivisione della tesi dell'A.F.
Il primo argomento si fonda sulla Relazione illustrativa della legge n.549/95 (che riformulò, chiarendolo, il disposto dell'art.17 TUIR cit.) e precisamente su quella parte in cui si dice che il secondo tipo di situazioni che rilevano per l'applicazione della tassazione separata consiste in “oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento dei compensi nei limiti ordinariamente adottati dai sostituti di imposta”.
Si osserva in contrario che è incontestabile che nel testo dell'art.17 TUIR già citato il secondo tipo di situazioni che rilevano ai fini della tassazione separata è indicato come “altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, consegue che è del tutto evidente che il legislatore non recepì il contenuto della relazione sì che l'argomento che indica la relazione per confortare il ritardo fisiologico prova proprio il contrario : oltre alle cause giuridiche (precisamente indicate dalla legge) le altre cause che consentono la tassazione separata sono solo quelle che non dipendono dalla volontà delle parti. Poichè è indubbio che il c.d. ritardo fisiologico è dovuto ai tempi burocratici, esso costituisce una causa che di certo non dipende dalla volontà delle parti (v. la già cit. Circolare n.377/E del 2008); consegue che l'omesso accoglimento del  contenuto della relazione è la prova che il legislatore non recepì la tesi del ritardo fisiologico enunciata dall'A.F.
Nemmeno la seconda argomentazione è logicamente condivisibile.
Premesso invero che il Giudicante non contesta che l'indicazione delle cause che giustificano l'applicazione della tassazione separata è tassativa (v. le più volte cit. Circolari A.F. 23/1997 e 377/E 2008) non è logicamente comprensibile come sia possibile escludere dall'espressione “altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, ovvero dalle cause che giustificano l'applicabilità della tassazione separata, il c.d. ritardo fisiologico (ovvero dovuto ai necessari adempimenti burocratici) che di certo è non volontario.
Si afferma ancora, nelle indicate sentenze, che la nozione di arretrato ai fini della tassazione separata non è rapportabile alla data del 12 gennaio di cui all'art.51 TUIR ma al ritardo fisiologico nel senso che dovrebbe considerarsi arretrato solo il pagamento effettuato dopo il superamento del predetto ritardo fisiologico che il Giudicante stesso determina in giorni 135 dopo il decorso dell'anno di competenza.
La predetta conclusione si fonda sull'erroneo presupposto che l'art.51 cit. (che determina nel 12 gennaio l'applicabilità della cassa allargata) “è norma dettata ai fini della determinazione dell'imponibile, laddove il regime di tassazione separata opera sull'aliquota”.
Trattasi di presupposto del tutto erroneo poiché sia l'art.51, primo comma seconda parte, che l'art.17 TUIR operano entrambi sull'aliquota prevedendo il secondo in via generale l'applicabilità dell'aliquota agevolata (ex art.21 TUIR) per tutti i compensi arretrati e il primo disponendo, in via derogativa rispetto ai principi di cui all'art.51, prima parte primo comma, e 17 cit. che  i compensi arretrati corrisposti “entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”, si considerano percepiti nel periodo d'imposta precedente, ovvero dispone che per i detti compensi si applica l'aliquota ordinaria.
Del tutto fuori luogo, infine, invocare a sostegno dell'illegittima tesi del ritardo fisiologico la sentenza della Corte Costituzionale n.142/2014, oltretutto assumendosi (contrariamente al vero, come si dirà) che nella motivazione della detta sentenza non viene mai richiamato il principio di cassa allargata.
La predetta affermazione trova netta smentita nelle pagine 9 e 10 della sentenza dalla Consulta in cui la Corte (come già ebbi modo di rilevare nella mia precedente pubblicazione già citata “La Cassazione e la tassazione separata”) proprio nella motivazione indica espressamente i principi di cui agli artt. 7, 17 e 51 TUIR sulla imposizione tributaria per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, precisando che, per effetto dell'assimilazione di cui all'art.50 TUIR, per i giudici tributari devono trovare applicazione le disposizioni relative al reddito da lavoro dipendente “ivi comprese quelle che determinano i principi della tassazione per cassa e per cassa allargata, nonché il criterio della tassazione per gli emolumenti arretrati” (così pag. 10 sentenza) senza fare alcun cenno al c.d. ritardo fisiologico, non previsto da alcuna legge, ma solo da provvedimenti dell'A.F., come del resto lo stesso Giudicante ha cura di rilevare indicandone unicamente la provenienza: “Secondo l'interpretazione che ne ha dato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (a partire dalla Circolare 23/E del 5 febbraio 1997...di converso conclude la suddetta circolare...” (pag.11 sentenza).
Va altresì precisato che con l'Ordinanza di rimessione era stata eccepita la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione rilevandosi che con il cit. art. 39 erano stati violati, senza alcuna giustificazione, i principi di uguaglianza e di capacità contributiva per i soli giudici tributari rispetto a tutte le altre categorie di contribuenti ad essi assimilati (art.50 TUIR) per le quali, ai fini della liquidazione degli emolumenti arretrati, era ed è applicabile il principio della tassazione separata per gli arretrati corrisposti oltre il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza. Della predetta circostanza viene dato atto nella sentenza “...il disposto di cui al secondo comma (rectius: primo comma seconda parte, n.d.r.) dell'art.51 TUIR che, pure, era stato invocato dall'ordinanza remittente”.
Nell'accogliere la censura proposta la Consulta rilevò che il cit. art.39 rendeva ininfluenti per la liquidazione “anche tempi tecnici anomali come quelli che raggiungono la durata di un anno” (pag.10 sentenza).
E' fin troppo evidente che l'unico termine al quale la Consulta riferì l'anomalità non poteva essere altro che quello del 12 gennaio previsto per la cassa allargata.
In conclusione non risponde al vero che anche la Consulta nella citata sentenza accolse la tesi del cosiddetto ritardo fisiologico.
L'erroneità della tesi del c.d. ritardo fisiologico, enunciata originariamente dall'A.F. ed accolta anhe dalla recente giurisprudenza di legittimità, è confermata anche da alcune Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Leggesi infatti nella Risoluzione n.3/2004 (a firma del Presidente E. Sepe) che l'art.17 TUIR “è applicabile a tutti gli emolumenti...riferibili ad anni precedenti e che debbono essere considerati percepiti nel periodo d'imposta anche (e perciò soltanto) le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono (art.51, già 48. del cit. DPR).
Anche nella successiva Risoluzione n. 6 del 2019 il CPGT aveva modo di chiarire che “In realtà il legislatore, facendo ricadere tutti i compensi indicati nell'art.17, comma 1, lett.b) del TUIR nel regime di tassazione separata, non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo, e non ha quindi inteso attribuire al ritardo fisiologico della P.A. natura di causa di esclusione della tassazione separata”.
Dimostrata la palese infondatezza delle argomentazioni che, secondo la Cassazione, provano che il ritardo fisiologico costituisce causa di esclusione della tassazione separata, non può comunque non rilevarsi che la S.C., se pure formalmente dichiara di enunciare un principio di diritto, in realtà formula una nuova (e illegittima perchè contrastane con l'art.17 TUIR) norma affermando che il ritardo fisiologico (ovvero necessario per espletare le procedure burocratiche) nella corresponsione degli arretrati ai lavoratori dipendenti, pur configurando di certo una causa non voluta dalle parti (che, in quanto tale, ex art.17 cit. dovrebbe consentire la tassazione separata), esclude la tassazione separata.
Ma il Giudicante va oltre poiché, resosi conto che nessuna disposizione di legge prevede il ritardo fisiologico e che, affinchè essa causa sia concretamente applicabile, ne è necessaria la quantificazione, decide di assegnare un termine preciso al detto ritardo e, poiché ha deciso di recepire i vari provvedimenti dell'A.F. sull'argomento, traendo spunto dai detti provvedimenti lo quantifica in giorni 120 decorrenti dal 15 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.
A questo punto non è chi non veda che il Giudicante ha violato quella che è per legge la sua funzione, ovvero la funzione giurisdizionale che consiste non già nel creare il diritto, ma solo nel dare applicazione allo stesso (ovvero  jus dicere) per regolamentare i rapporti giuridici tra le parti (ex art.102 della Costituzione) per le quali soltanto hanno efficacia le sue sentenze, essendo riservata la funzione di legiferare al Parlamento (ex art.70 Costituzione).
Lo stesso Giudicante si rende conto che non rientra nella sua funzione quella di creare nuove norme ma ritiene di porre rimedio a tale carenza invocando gli artt.1183 c.c. e il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
In contrario tuttavia non sembra superfluo ricordare che l'art.1183 c.c. si limita a consentire al giudice di fissare il termine per l'adempimento di un'obbligazione tra i soggetti privati che non abbiano previsto il termine stesso: l'intervento del giudice concerne rapporti di diritto privato.
Quanto al principio di buona amministrazione non si comprende in che modo esso possa giustificare l'intervento del giudice per la eliminazione di un'agevolazione tributaria quale è la tassazione separata.
Trattasi pertanto di argomentazioni che in nessun modo possono giustificare l'intervento del giudice per  incrementare l' obbligo tributario mediante l'eliminazione di un beneficio previsto dalla legge, poiché nella materia tributaria, come già precisato in precedenza, vige la riserva di legge ex art.23 della Costituzione.
A questo punto non resta che dare atto della seguente (illegittima ed inaccettabile) conclusione: la Corte di Cassazione dovendo scegliere tra l'alternativa di tutelare il diritto del soggetto privato al beneficio tributario e quella di tutelare gli interessi economici del MEF ha ritenuto di privilegiare la seconda.

Giuseppe Di Nardo
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