Il Notaio e l'imposta di registro
Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
IL NOTAIO E L'IMPOSTA DI REGISTRO
RESPONSABILE D'IMPOSTA O ESATTORE DEL FISCO?
(Aggiornamento Gennaio 2018)
1) l’Ordinanza n.5016 del 2015 della Suprema Corte
Con l’Ordinanza n.5016/2015 la Corte di Cassazione cassava una sentenza della CTR del Molise con cui era stata confermata una sentenza della CTP di Campobasso che aveva annullato alcuni avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativi ad un atto notarile di compravendita di un immobile registrato telematicamente.
I Giudici di merito avevano ritenuto che i contribuenti, avendo fornito la provvista necessaria per il pagamento delle imposte nelle mani del notaio, unico soggetto abilitato ad effettuarne il versamento al fisco mediante la obbligatoria procedura telematica di registrazione dell’atto, con esclusione di ogni possibilità di controllo delle parti contraenti, dovevano essere ritenuti esenti da ogni ulteriore obbligo tributario.
Il Giudice di legittimità motivava la sua decisione facendo riferimento al principio già affermato (Cass. 18493/2010) secondo il quale “la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.leg. n.463 del 1997, come modificato dal d.leg. n.9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ex art.13 d.leg. n.472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall’art.57 d.p.r. n.131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo. Principio questo destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (Cass. 12 giugno 2009, n.13653)”.
Prima di esporre le ragioni per le quali si ritiene di non condividere la decisione della Suprema Corte è opportuno evidenziare il contenuto essenziale delle sentenze alle quali rinvia e si conforma l’Ordinanza in commento.
Nella sentenza n.13653/09 è testualmente affermato che “…il sistema delle norme vigenti (ovvero artt. 28 e 66 della legge notarile n. 89/1913 e gli artt. 10 e 16 della legge del registro DPR 131/86 n.d.r.) non esclude una partecipazione attiva della parte nel pagamento dell’imposta all’amministrazione finanziaria, sia sotto il profilo della concreta effettuazione del pagamento ad opera della parte stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento effettuato nelle mani del notaio pervenga effettivamente all’amministrazione finanziaria per la sua destinazione al pagamento dell’imposta, necessario per la registrazione dell’atto. Nella generalità dei casi le parti affidano al notaio il pagamento dell’imposta e versano nelle sue mani la somma necessaria al pagamento per evidenti ragioni di praticità. Questo comportamento si basa….sulla fiducia che il notaio riscuote, non solo in quanto espleta un incarico professionale adeguatamente remunerato, ma anche per la veste pubblicistica che la figura professionale notarile assume nel nostro ordinamento…”.
Nell’altra sentenza richiamata, ovvero quella recante il n.18493/2010, il giudicante, dopo avere premesso che i notai sono obbligati a richiedere, per gli atti da essi redatti, la registrazione previa autoliquidazione dell’imposta, con l’impiego del modello unico informatico e che per essi è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso con le imposte dovute per atti di data posteriore, precisa che “All’esito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte, e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, gli uffici notificano, anche per via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all’art.10, lett.b) del T.U. dell’imposta di registro del 1986 entro quindici giorni dalla suindicata notifica. Trascorso tale termine sono dovuti gli interessi ….e si applica la sanzione di cui all’art.13 del dlgs 18 dicembre 1997, n.472 (art.3 ter cit.). In tale quadro normativo la previsione di un apposito avviso di liquidazione da notificare al notaio, anche per via telematica, all’esito del controllo dell’ufficio e della conseguente integrazione dell’imposta versata, con cadenze improntate alla celerità immanente di una procedura telematica, indubbiamente comporta a carico del notaio uno specifico obbligo di integrazione del versamento in tempo reale, il cui intempestivo adempimento è assistito, come si è visto, dalla sanzione per il ritardato versamento di cui all’art.13 del dlgs n.472 del 1997. Ciò vale a costituire il pubblico ufficiale rogante, nei termini detti, come responsabile di imposta, ma non incide sul principio fissato dall’art. 57 del T.U., secondo cui sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, che nella specie è principale, ai sensi del precedente art.42, le parti contraenti, le quali sono comunque destinatarie sostanziali dell’atto impositivo, e perciò legittimate ad impugnarlo in sede giurisdizionale”.
2) La disciplina normativa della registrazione degli atti notarili
Ai sensi dell’art.10, lett. b, DPR 131/86 i notai (come gli altri soggetti ivi indicati) hanno l’obbligo di richiedere la registrazione per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
Dispongono poi gli artt. 57 e 58 del DPR cit. che i notai sono coobbligati solidali con le parti contraenti per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti stessi con diritto di surroga, in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria, per il recupero dell’imposta pagata nei confronti dei soggetti nei cui confronti fu richiesta la registrazione.
L’imposta di cui all’art.57 cit. è quella principale che l’art. 64 DPR cit. definisce come “l’imposta applicata al momento della registrazione e quella (c.d. postuma n.d.r.) richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione in via telematica”.
Non sussiste invece responsabilità dei notai, ma solo delle parti interessate, per l’imposta suppletiva (ovvero quella diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio) né per quella complementare (ovvero quella applicata in ogni altro caso) poiché l’art.57, comma 2, del DPR 131/86 espressamente esclude per esse la responsabilità dei pubblici ufficiali..
La prevista coobligazione solidale del notaio con le parti contraenti per il pagamento dell’imposta di registro induceva correttamente a configurare nel notaio un responsabile d’imposta, per tale dovendo intendersi colui che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili”, come recita l’art.64 DPR 600/73, essendo il notaio coobligato al pagamento dell’imposta di registro in luogo delle parti contraenti, soggetti passivi del tributo per avere posto in essere il presupposto tributario costituito dal trasferimento di un diritto su bene immobile.
Tuttavia, poiché in base al disposto dell’art. 66 DPR 131/86 (e dell’art.66 Legge Notarile) è fatto divieto al notaio di rilasciare ad alcuno l’originale, la copia o l’estratto dell’atto soggetto a registrazione, da esso formato o autenticato, prima che sia avvenuta la registrazione e poiché, ai sensi dell’art. 54 DPR cit., l’imposta deve essere pagata all’atto della registrazione, già prima che divenisse obbligatoria la registrazione telematica il notaio era un responsabile d’imposta con obblighi e diritti diversi da tutti gli altri responsabili d’imposta.
Il notaio infatti era il solo soggetto che aveva la possibilità di pagare l’imposta di registro e a lui era attribuito il diritto di rivalersi sui soggetti passivi surrogandosi all’amministrazione finanziaria ed usufruendo di tutti i privilegi alla stessa riservati.
Gli obblighi e i diritti dei notai venivano però modificati con l’art.3 bis del Dlgs 463/97 con il quale era disposto che, a decorrere dal 30/6/2000, termine poi prorogato all’aprile 2007, la registrazione degli atti relativi ai diritti immobiliari doveva essere effettuata esclusivamente mediante la procedura telematica a cura dei notai.
Con il DPR n.308/2000 veniva emanato il Regolamento relativo alla utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.
Nel detto Regolamento è contenuta la disciplina per la trasmissione telematica sia degli atti interamente predisposti con strumenti informatici e con firma digitale sia di quelli a tanto non predisposti per i quali deve essere utilizzato il cosiddetto MUI, ovvero il modello unico informatico.
E’ altresì previsto il rilascio, per via telematica, di una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni prescritte dall’art.16, comma 4, del DPR 131/86, con la immediata attestazione sull’originale della data e numero della registrazione, nonché delle somme dovute e versate su conto corrente intrattenuto presso istituti bancari convenzionati (Circ. AT n.3T/2002) per le imposte (sia di registro che ipotecaria e catastale) autoliquidate dal richiedente.
In particolare è espressamente previsto ( negli artt 1 e 4 DPR cit.) che per essere abilitati alla registrazione telematica è necessaria una apposita autorizzazione che può essere rilasciata unicamente ai pubblici ufficiali di cui all’art.10, lett. b, DPR 131/86 (tra i quali i notai) che sono gli unici possibili utenti del servizio.
E’ quindi disposto che “gli utenti effettuano il pagamento dei tributi dovuti in base all’autoliquidazione attraverso addebito sul conto corrente bancario o postale” aperto direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
Dell’ obbligatorio utilizzo della procedura telematica per la registrazione degli atti contenenti trasferimenti immobiliari, previo pagamento dell’imposta di registro (principale o postuma) nonché dell’imposta ipotecaria e di quella catastale, in base all’autoliquidazione effettuata dal notaio rogante dava atto la stessa Agenzia delle Entrate in vari documenti di prassi (Circ. n.6/E Dir. Cent. del 2003, Disposizione n. 2006/133524 del 2007 del Direttore dell’A.E., Risoluzione n.194/E del 2008 della Direzione Centrale normativa e contenzioso).
Con l’art. 3 ter, ultimo comma, del Dlgs. n.463/97 è inoltre disposto che “Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria”, disposizione che trova riscontro nell’art. 77, comma 1, del DPR n.131/86 che testualmente prevede che “Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”.
Prima di concludere l’esposizione della normativa disciplinante la registrazione degli atti immobiliari è opportuno precisare che il notaio, in base agli artt. 28,74 e 78 della L.89/1913 (c.d. legge notarile) ha diritto di richiedere preventivamente a ciascuno dei contraenti l’importo delle imposte che egli stesso autoliquida per la registrazione degli atti e, in caso di rifiuto, può ricusare il suo ministero.
In mancanza del pagamento dell’imposta liquidata o del deposito della somma che il fisco ritenga corrispondente a quella dovuta, la registrazione è comunque eseguita di ufficio, come disposto dall’art.54, comma 4, DPR 131/86.
Giova infine ricordare che, ai sensi dell’art.58 DPR 131/86, per recuperare eventuali crediti tributari verso le parti contraenti il notaio gode degli stessi poteri dell’Amministrazione finanziaria, ovvero sia dello speciale privilegio sugli immobili del debitore che della speciale tutela monitoria di cui all’art.633 n.3 c.p.c.
3) Il notaio esattore del fisco
Come risulta evidente dalla sopra esposta disciplina della autoliquidazione, da parte del notaio rogante, dell’imposta principale di registro, il rapporto tra il notaio e l’Amministrazione finanziaria è da ritenere essenzialmente mutato rispetto a quello originariamente previsto dalla legge sul registro ( DPR 131/86) che è rimasto fondato sulla mera partecipazione del notaio alla registrazione dell’atto ma non alla fase della liquidazione dell’imposta.
Invero attribuendo al notaio in via esclusiva il potere di determinare ed operare la tassazione degli atti da lui ricevuti o autenticati e lasciando al fisco la sola competenza per le imposte suppletive e complementari, con la sola eccezione della c.d. imposta principale postuma (che concerne unicamente la correzione di errori od omissioni evidenti commessi in sede di autoliquidazione) il legislatore ha trasferito al notaio competenze ed attività proprie dell’Amministrazione finanziaria, onde difficilmente il notaio può ancora essere considerato un mero soggetto responsabile d’imposta.
Le nuove competenze del notaio incidono in modo rilevante sulla sua responsabilità, nei rapporti con le parti contraenti soggetti passivi del tributo, per il pagamento dell’imposta, nonché sui profili processuali relativi all’azione di rimborso.
E’ da ritenere infatti che il notaio, in base alle attribuzioni conferitegli dalla vigente normativa, oltre ad espletare una funzione di garanzia per l’adempimento dell’obbligazione tributaria dei contraenti sia anche obbligato in proprio per il pagamento del tributo.
Invero ai sensi dell’art.3 ter del Dlgs.463/97 l’Ufficio finanziario procede alla verifica dell’autoliquidazione e, qualora sulla base di elementi desumibili dall’atto (trattasi come si è già detto di un controllo inteso a verificare l’esistenza di errori meramente formali, ovvero rilevabili ictu oculi) risulti dovuta una maggiore imposta, notifica al notaio, anche per via telematica, entro giorni 60 dalla presentazione del MUI, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata.
In questa ipotesi il rapporto è unicamente tra il fisco e il notaio che può pagare, impugnare l’avviso di liquidazione od anche disporre la compensazione sul conto a lui intestato con somme dovutegli perché versate in eccesso, con esclusione della possibilità di chiedere il rimborso.
A questo punto però non possono di certo condividersi le affermazioni contenute nella sentenza della S.C. n.13653/09 (richiamata nella più recente Ordinanza n.5016/2015) secondo cui il sistema delle norme vigenti non escluderebbe “una partecipazione attiva della parte nel pagamento dell’imposta all’amministrazione finanziaria” con la precisazione che la circostanza che le parti nella generalità dei casi versano le somme per pagare l’imposta nelle mani del notaio costituirebbe comportamento fondato “sulla fiducia che il notaio riscuote” sia per l’incarico professionale adeguatamente remunerato che esplica sia per la sua veste pubblicistica.
E’ vero invece che, in base al vigente sistema normativo, il notaio è l’unico soggetto che può liquidare ed effettuare il pagamento delle imposte (principale di registro nonché ipotecaria e catastale) per gli atti aventi per oggetto cessioni di diritti immobiliari da lui rogati e che i contraenti sono costretti a versare nelle mani del notaio le somme necessarie per il pagamento delle imposte pena il legittimo rifiuto del notaio di rogare l’atto.
Nemmeno è vero, quindi, che il versamento delle somme necessarie per pagare le imposte “è fondato sulla fiducia” dei contraenti verso il notaio, poiché i primi sono obbligati dalla legge ad effettuare il versamento predetto nelle mani del secondo.
Consegue, pertanto, che il rapporto di fiducia intercorre non già tra il soggetto passivo del tributo (contribuente) ed il notaio, bensì tra l’Amministrazione finanziaria e il notaio che svolge le funzioni di esattore per conto della prima.
Consegue altresì che la figura del notaio, che riscuote il tributo dai contraenti, non è equiparabile a quella del mero responsabile d’imposta ma prevalentemente a quella del concessionario della riscossione poiché il notaio è il soggetto autorizzato ex lege a riscuotere il credito tributario nell’interesse e per conto dell’ente impositore, sì che, ai sensi dell’art. 1188 c.c. (“il pagamento fatto alla persona autorizzata dalla legge a riceverlo libera il debitore”), il pagamento fatto nelle sue mani ha effetto liberatorio per i contraenti che giammai potrebbero essere costretti, pena la violazione dell’art.53 Cost., ad effettuare la duplicazione del pagamento ove il notaio non versasse la somma all’ente creditore.
Conclusivamente è da ritenere che il notaio, quando riceve dai contraenti le somme necessarie per la registrazione di un rogito relativo al trasferimento di diritti immobiliari, è un adiectus solutionis causa ex art.1188 c.c., con conseguente liberazione dei soggetti passivi dall’obbligazione tributaria nei limiti delle somme versate e responsabilità, anche penale, ex art.314 c.p. (peculato), del notaio per l’ipotesi che esso, pubblico ufficiale, si appropri delle somme predette.
Del resto che il notaio non possa essere considerato un mero responsabile d’imposta, dopo la disposta attribuzione allo stesso del potere/dovere di provvedere alla liquidazione dell’imposta e di riscuoterla per conto dell’A.F. , risulta non solo dall’indicato effetto liberatorio per il contribuente ma anche dai poteri accordati all’amministrazione finanziaria nei confronti del notaio, poteri che evidenziano ulteriormente l’autonomia del rapporto notaio/contribuente dal rapporto notaio/A.F. dopo che il soggetto passivo abbia provveduto a versare nelle mani del notaio la somma dovuta per l’imposta.
Invero con i commi 139 e 140 dell’articolo unico della Legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) è stata modificata la legge notarile prevedendosi una disciplina sanzionatoria per la condotta colposa o dolosa del notaio che ometta di versare le somme ricevute dai contraenti per il pagamento delle imposte relative agli atti da lui rogati.
Con l’introduzione dei commi 3bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies aggiunti all’art. 22 della L.N. è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate può richiedere direttamente al Fondo Nazionale di Garanzia il pagamento delle imposte non versate dal notaio che sia stato rinviato a giudizio per omissioni costituenti reato oppure per l’ipotesi che essa A.E. abbia emesso un atto esecutivo contro il notaio, atto non sospeso dall’Autorità giudiziaria o dall’Amministrazione Finanziaria.
E’ stato altresì previsto il potere di surroga del Fondo nella posizione dell’Erario contro il notaio ai fini dell’esecuzione sul patrimonio dello stesso, sino all’opposizione al pagamento dell’indennità dovutagli per la cessazione dal servizio.
E’ stata anche prevista la destituzione del notaio resosi colpevole di reato per l’omesso o ritardato versamento dei tributi dovuti per gli atti da lui rogati.
Infine sono stati accentuati i poteri di controllo dei Consigli notarili sull’attività dei notai.
4) il notaio responsabile d’imposta
Premesso che, come si è detto, il contribuente, dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro nelle mani del notaio, deve ritenersi liberato dalla obbligazione tributaria, deve ora esaminarsi come sia possibile conciliare la pur sempre sussistente obbligazione nei confronti del fisco del notaio (divenuto esattore per conto dell’A.F.) per il pagamento del tributo dovuto dal contribuente, poiché nemmeno dopo l’intervenuta obbligatorietà della registrazione telematica risulta essere stato modificato l’art. 57 DPR 131/86.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.57 cit., il notaio, estraneo al rapporto tributario poiché il presupposto dell’imposta di registro (trasferimento del diritto sull’immobile) è posto in essere dalle parti contraenti, risponde dell’imposta poiché offre serie garanzie, in quanto pubblico ufficiale, che il pagamento sia effettuato ed è dotato, come si è già detto, di particolari privilegi per il recupero del credito.
Nell’ipotesi (verificatasi in più occasioni) che le parti abbiano versato il dovuto al notaio, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, con conseguente venir meno degli obblighi tributari nei loro confronti ex art.1188 c.c., residua, come si è gia evidenziato, la sola responsabilità del notaio per il versamento dell’imposta al fisco, responsabilità che non è affatto inconciliabile con la funzione riscossiva del notaio di cui si è detto.
Nessuna disposizione di legge, infatti, impone il divieto di considerare condebitore (rectius: responsabile d’imposta) colui che sia autorizzato dalla legge a riscuotere il debito nell’interesse del creditore, specie quando la responsabilità solidale sia imposta perché, come si è evidenziato, colui che riscuote offre serie garanzie (come si verifica per il notaio che è pubblico ufficiale) affinché il pagamento sia effettuato ed è inoltre dotato di particolari mezzi (preventivi- rifiuto di rogare- e successivi – privilegi speciali) a tal fine.
Tuttavia, poiché, come si è già detto, nell’ipotesi che il contribuente abbia versato la somma per il pagamento del tributo nelle mani del notaio deve escludersi ogni residua responsabilità del primo per il pagamento del credito tributario, nella predetta ipotesi non può che ritenersi esclusa la persistenza della solidarietà passiva tra il contribuente ed il notaio che, pertanto, dovrà essere considerato l’unico responsabile per il pagamento del tributo con tutte le conseguenze di cui si è detto in precedenza.
Conclusivamente l’art.57 DPR 131/86 deve ritenersi applicabile nell’ipotesi che il contribuente non abbia versato nelle mani del notaio l’intera somma per il pagamento del tributo e nemmeno il notaio abbia versato al fisco poiché: A) se il contribuente abbia versato al notaio, che abbia omesso di versare al fisco, unico responsabile deve essere considerato il notaio; B) se invece il contribuente non abbia versato al notaio che invece (caso di difficile verificazione nella pratica) abbia versato al fisco, unico responsabile deve essere considerato il contribuente nei cui confronti il notaio potrà agire per il recupero della somma con gli stessi privilegi che competono al fisco.
5) Le non condivisibili affermazioni della Cassazione (ordinanza 5016/2015, sentenze 13653/09 e 18493/2010)
Come si è premesso (v. par.1) il Giudice di legittimità con l’Ordinanza n.5016/2015, richiamando espressamente i principi già affermati nelle sentenze 13653/09 e 18493/10, ha ritenuto che anche nell’ipotesi che il contribuente abbia versato nelle mani del notaio la somma dovuta per l’imposta di registro, la previsione della notifica di apposito avviso di liquidazione al notaio per l’integrazione del versamento (c.d. imposta postuma prevista per l’ipotesi che il controllo formale sull’atto abbia evidenziato l’insufficienza del tributo versato) o per il versamento della intera imposta (in caso di omesso versamento da parte del notaio), deficienze sanzionabili ex art 13 Dlgs. 472/97, “vale a costituire il pubblico ufficiale rogante….come responsabile d’imposta…..ma non incide sul principio fissato dall’art.57 del T.U. secondo cui sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta…le parti contraenti…”.
Come è evidente l’affermazione secondo cui le parti contraenti, che abbiano effettuato l’obbligatorio versamento nelle mani del notaio, sarebbero altresì obbligate al pagamento dell’imposta per l’ipotesi di omesso versamento da parte del notaio, comporta che le dette parti dovrebbero duplicare il versamento dell’imposta (o comunque della parte di imposta non versata dal notaio).
E’ di tutta evidenza però a questo punto che imporre alle parti contraenti di versare due volte il tributo comporterebbe palese violazione del principio costituzionale di cui all’art.53 Cost., posto che l’obbligazione tributaria non sarebbe più collegata alla capacità contributiva reale del contribuente ma solo a quella virtuale.
Sarebbe altresì da ritenere violato il principio di cui all’art.3 Cost. poiché si verificherebbe evidente disparità tra il notaio, che ha la possibilità di recuperare nei confronti del contribuente l’importo del tributo che (per ipotesi di difficile verificazione in pratica) abbia anticipato usufruendo degli stessi privilegi dell’A.F. (artt.58 DPR 131/86 e 633 n.3 c.p.c.), e il contribuente che invece, pur essendo obbligato a versare l’imposta al fisco, non potrebbe disporre di alcun mezzo di tutela specifico per recuperare la somma versata al notaio.
Il vero è, però, che, a parte i rilievi di ordine costituzionale che, come si è visto, inducono ad una interpretazione costituzionalmente orientata del tutto incompatibile con il dictum delle indicate sentenze, le affermazioni della Suprema Corte non si ritengono condivisibili poiché si fondano su due presupposti del tutto infondati, ovvero : A) che “…il sistema delle norme vigenti non esclude una partecipazione attiva della parte nel pagamento dell’imposta…sia sotto il profilo della concreta effettuazione del pagamento dell’imposta ad opera dello stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento effettuato nelle mani del notaio pervenga effettivamente all’A.F.”; B) che l’affidamento al notaio del pagamento dell’imposta e il versamento nelle sue mani della somma necessaria “…si basa… sulla fiducia che il notaio riscuote, non solo in quanto espleta un incarico professionale adeguatamente remunerato ma anche per la veste pubblicistica che la figura professionale notarile assume nel nostro ordinamento”.
Si tratta, infatti, di affermazioni che collidono manifestamente proprio con il vigente sistema normativo che non consente in alcun modo al contribuente di provvedere egli stesso alla registrazione degli atti che fa rogare al notaio e nemmeno di controllare che il notaio effettui in concreto il pagamento delle imposte per le quali abbia ricevuto la provvista.
Neppure corrisponde al vero, inoltre, che l’affidamento al notaio del danaro necessario per pagare le imposte “si basa sulla fiducia che il notaio riscuote” per la funzione da lui svolta.
Come si è già in precedenza evidenziato (par. 2 e 3), il sistema delle norme vigenti, che disciplina il rapporto tra i contraenti ed il notaio che deve rogare un atto di trasferimento di diritti immobiliari, è congegnato in maniera tale da costringere i primi a rivolgersi al secondo per la registrazione degli atti ed a consegnare allo stesso le somme necessarie per il pagamento dei tributi, senza che sia previsto alcun diritto degli stessi contraenti di controllare preventivamente che le dette somme siano versate nelle casse dell’erario, essendo poco verosimile, e comunque rimesso al mero arbitrio del notaio, che questo consenta ai contraenti di verificare che l’A.F. effettui il prelievo dal conto dedicato di esso notaio.
E’ poi appena il caso di rilevare che l’unico possibile controllo dell’operato del notaio da parte dei contraenti è solo successivo alla registrazione dell’atto. Trattasi tuttavia di controllo che, nell’ipotesi di omesso versamento delle somme da parte del notaio, si rivela poco appagante attesi gli scarsi rimedi previsti dalla legge in favore dei contribuenti, ovvero l’azione di rivalsa nei confronti del notaio oppure l’azione verso il Fondo di Garanzia per la responsabilità dei notai.
Invero quanto all’azione di rivalsa verso il notaio ex art.1299 c.c. si osserva che nessun particolare privilegio è dalla legge previsto e che, comunque, difficilmente essa potrebbe avere esito favorevole, atteso il già verificato illecito comportamento del notaio.
Del pari è a dirsi per l’eventuale azione nei confronti del Fondo di Garanzia Notarile poiché, ai sensi dell’art.4 Dlgs n.182/2006 (che ha modificato l’art. 22 L.N.), l’erogazione dell’indennizzo previsto è subordinata: a) al passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento della responsabilità del notaio o della sentenza di cui all’art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento); b) alla surrogazione del Consiglio Nazionale del Notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell’importo del contributo erogato, ai sensi dell’art.1201 c.c.; c) al passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il danno oppure alla dimostrazione di esso con prova scritta da valutare con le procedure definite dal Consiglio Nazionale del Notariato con apposite disposizioni regolamentari.
Alla luce delle esposte considerazioni è da ritenere illogica, incomprensibile ed illegittima l’ affermazione contenuta nelle sentenze della Suprema Corte indicate nella premessa, secondo cui i contraenti che, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, si siano rivolti al notaio per la registrazione di un contratto versando anticipatamente nelle mani dello stesso le somme dovute per le imposte ed ai quali, pertanto nessun negligente comportamento sia rimproverabile, devono sottostare a tutte le predette incombenze per vedere riconosciuto il loro diritto a non pagare due volte le imposte.
Giuseppe Di Nardo