La tassa automobilistica c.d. di circolazione
Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
LA CD TASSA DI CIRCOLAZIONE
(Aggiornamento Marzo 2023)
1)
Premessa
In genere quando si parla di
tassa di circolazione o di bollo auto si fa riferimento al tributo che ogni
soggetto (tranne determinate eccezioni come si vedrà di seguito) ha l'obbligo
di versare alla Regione (o in alcuni casi all'Agenzia delle Entrate) per la
proprietà o il possesso di veicoli iscritti al Pubblico Registro
automobilistico.
In realtà non si tratta affatto
di una tassa ma di un'imposta poiché essa (diversamente da quella che è la vera
e propria tassa di circolazione) è dovuta unicamente per il possesso del
veicolo.
Di seguito saranno esposti gli
elementi essenziali relativi all'imposta predetta, quali la natura giuridica, i
soggetti attivi e passivi del tributo, i casi di esenzioni o riduzioni, il
sistema di quantificazione, le sanzioni per l'omissione o il ritardo del
pagamento, la prescrizione).
2) La natura giuridica della cosiddetta
tassa di circolazione
Prima di illustrare i motivi per
cui è giuridicamente erroneo indicare come “tassa di circolazione” il
tributo che deve essere corrisposto dal proprietario o possessore di
autoveicoli o motoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico é bene
premettere alcune considerazioni di ordine generale relative agli obblighi
tributari che gravano sui contribuenti.
Come è ben noto nell'ordinamento
giuridico italiano i tributi dovuti all'Amministrazione Finanziaria (Stato ed
altri enti pubblici) si distinguono in imposte e tasse.
Secondo la più autorevole
dottrina (v. P. Russo, Manuale di Diritto Tributario,Ed. Giuffrè 1999)
l'imposta è la prestazione che l'A.F. impone per procurarsi un'entrata e in
forza della sua sovranità, originaria o derivata, al di fuori di un nesso di
corrispettività, e giustificata in via esclusiva, sotto il profilo
costituzionale, dalla titolarità, da parte del soggetto passivo, di situazioni
espressive della sua attitudine alla
contribuzione, ovvero alla capacità contributiva (v. art.53 della Costituzione).
La tassa, invece, può essere
definita come la prestazione che l'A.F. può imporre per procurarsi un'entrata
in correlazione all'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano
specificamente l'obbligato e nell'ambito di un rapporto, o comunque di una
situazione, di scambio di utilità.
Pertanto mentre l'imposta è una
prestazione solo tributaria e non corrispettiva che trova fondamento nella
sovranità dell'A.F., ritrae la sua legittimità dal collegamento con la capacità
contributiva del contribuente (art.53 Cost.) ed è finalizzata a finanziare le
spese sostenute dall'A.F. per i servizi pubblici indivisibili, la tassa è una
prestazione tributaria ispirata al principio di corrispettività, nella quale la
sovranità (quale fondamento) rileva solo indirettamente, poiché è emanazione
della potestà pubblica in concreto esercitata, mentre a nulla rileva la
capacità contributiva, quale titolo giustificativo.
Tenendo ben presente la indicata
differenziazione tra imposta e tassa è possibile affermare che, nell'epoca
odierna, mentre la tassa di circolazione (attualmente ancora esistente come si
dirà di seguito) grava sul contribuente quale corrispettivo dell'uso delle
strade pubbliche, ovvero concerne unicamente il fatto della circolazione del
veicolo, l'imposta invece deve essere corrisposta dal contribuente per il fatto
del possesso del veicolo (prescindnedo dalla circolazione dello stesso) quale
indice della capacità contributiva.
Originariamente tutti i veicoli
erano soggetti al pagamento di una tassa di circolazione, ovvero al pagamento
di un tributo per il fatto di utilizzazione delle strade pubbliche.
Con l'art.5, comma 32, del D.L.
30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
n.53, la tassa di circolazione fu trasformata in imposta di possesso
disponendosi che al pagamento del tributo sono tenuti coloro che, alla scadenza
utile per il pagamento, risultino essere proprietari dal pubblico registro
automobilistico dei veicoli in esso iscritti, e che l'obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
Nell'anno 2000, con l'art.63
della legge n.342/2000, fu disposta l'esenzione totale dal tributo per i
veicoli ultratrentennali e una riduzione al 50% del tributo per i veicoli di
interesse storico aventi anzianità compresa tra i venti ed i trenta anni, con
la precisazione che il riconoscimento della storicità, attestato dagli enti di
cui all'art.60, comma 4, del Codice della Strada (Dlgs 285/92) doveva essere riportato sulla carta di circolazione.
Con l'art.1, comma 666, della
Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) fu abrogata la predetta esenzione per gli
autoveicoli e motoveicoli storici costruiti da oltre 20 anni, ferma restando
l'esenzione per quelli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, prevedendosi per i predetti veicoli una tassa di circolazione
forfettaria annua di euro 31,24 per gli autoveicoli ed euro 12,50 per i
motoveicoli.
Pertanto le Regioni hanno istituito un tributo
gravante sulle auto ultratrentennali avente natura di tassa, perchè concerne la
circolazione delle stesse, onde l'evidente carattere di corrispettivo, e che è
però di misura modesta (varia da 25,82 a 31,24 euro).
Per la verità alcune Regioni,
quali l'Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Umbria (ed anche le Provincie autonome di Trento e
Bolzano), prevedono riduzioni dell'ordinaria misura del bollo auto per i
veicoli con età da 20 a 29 anni a uso non professionale iscritti nei registri
storici.
Trattasi, come è evidente, di
tributi palesemente illegittimi poiché contrastanti con la legge dello Stato.
Invero la cosiddetta tassa
automobilistica “non può...ritenersi tributo proprio della regione, nel
senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art.119, secondo comma,
Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi
istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del
coordinamento con il sistema tributario statale” (così, costantemente, la
Corte Costituzoionale dalla sentenza n.297/2003 fino a quella n.209 del 2018).
Risulta infatti dall'art.8, comma
2, del Dlgs n.68/2011, che “Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità
previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa
automobilistica regionale”.
Come correttamente rilevato dalla
Corte Costituzionale (sent.288/2012) dalla norma risulta “la volontà del
legislatore di riservare ad essa (ovvero all'imposta) un regime diverso
rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la
disciplina alle Regioni, senza che questo comporti una modifica radicale di
quel tributo, come anche confermato dall'inciso “fermi restando i limiti
massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”.
La stessa Consulta precisava
quindi che “il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una
valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (originari o
ceduti), sia rispetto ai tributi propri derivati, configurandola come un
tributo proprio derivato particolare, parzialmente “ceduto” , in quanto alle
Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato
dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità
stabilito dalla legge statale”.
In proposito non sembra superfluo
ricordare che la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle
leggi regionali n.3/2016 (Regione Sicilia) e n.6/2015 (Regione Veneto) che
prevedevano agevolazioni per i veicoli di particolare interesse storico aventi età da 20 a 29 anni.
Conclusivamente allorchè si parla
di tassa di circolazione con riferimento al tributo che si corrisponde per i
veicoli e motoveicoli si commette un duplice errore poiché esso tributo è
un'imposta e non una tassa e deve essere corrisposto non già per la circolazione, ma unicamente per il possesso del
veicolo (anche se lo stesso non viene mai fatto circolare).
Giova, infine, ricordare che la
normativa sul bollo auto è prevalentemente contenuta nel T.U. 39/1953 (T.U.
sulle tasse automobilistiche) che all'art.20 prevede e quantifica l'imposta per
la prima iscrizione del veicolo nel PRA
e all'art.23 ne fissa l'importo da corrispondere annualmente (secondo i
parametri previsti: cilindrata ecc.) e la relativa attribuzione alle Regioni a
Statuto ordinario o alle Province autonome di Trento e Bolzano mentre per le
Regioni a Statuto speciale della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, il
tributo è attribuito all'Agenzia delle Entrate.
Ulteriori disposizioni sono
contenute negli artt.17, comma 10, della L. 449/1997, art.5 e 7 Dlgs 504/1992
(conv. In L. 99/209) e nell'art.13 Dlgs 472/1997 sul tardivo pagamento del
tributo.
Per la riscossione del tributo la
competenza è devoluta alle varie delegazioni dell'ACI dislocate in tutte le
Regioni, comprese quelle a Statuto speciale oltre agli enti di seguito
indicati.
3)
I soggetti del tributo
Come si è già accennato la c.d.
tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Regione o, (nei casi
già indicati) delle Province autonome di Trento e Bolzano o dell'Agenzia delle
Entrate nel cui territorio risiede il
proprietario o utilizzatore del veicolo risultante dal PRA
Pertanto soggetto attivo del
tributo, che normalmente viene riscosso dagli uffici delegati dell'ACI, è
sempre lo Stato anche se poi esso è devoluto allle Regioni a statuto ordinario,
o alle indicate Province autonome.
Dispone infatti l'art.8, comma 2,
del Dlgs. n.68/2011 (federalismo fiscale) che il bollo auto è devoluto alle
Regioni entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge dello
Stato, dal che consegue che le predette Regioni non possono superare i limiti
massimi previsti dalla legislazione statale, avendo per il resto ampia facoltà
di manovra, potendo anche prevedere esenzioni ulteriori rispetto a quelle
nazionali.
Per quanto concerne il soggetto
passivo del tributo viene innanzitutto in rilievo l'art.7 della legge 99/2009 con
cui, modificandosi l'art.5 che limitava al proprietario del veicolo la
legittimazione passiva per il tributo, è letteralmente disposto che “...dopo
la parola “proprietari” sono inserite le seguenti: “usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria”.
Con una serie di provvedimenti,
legislativi ed amministrativi (art.53, commi 5 ter e quater DL 12472019 – conv
in L.157/2019- e art.1, comma 8 bis, DL 162/2019 – conv. in L. n.8/2020, nonché
Decreto interministeriale 28/9/2020, modificato dall'art.107 DL 104/2020) la
legittimazione passiva per il tributo
predetto risulta poi estesa anche all'utilizzatore del veicolo in locazione a
lungo termine senza conducente, pur sempre in base ai dati risultanti dal PRA,
responsabilità quest'ultima estesa in via solidale anche alla società di
locazione a lungo termine senza conducente nell'ipotesi che essa abbia
provveduto al pagamento in luogo dell'utilizzatore (art.7 L.99/2009).
Ovviamente la predetta legittimazione
va riferita alla scadenza del termine utile per il pagamento.
4)
L'entità e i termini di pagamento del
tributo
L'importo del tributo è
diversificato sulla base della potenza e della classe ambientale del veicolo ma
il costo specifico è variabile secondo le tariffe predisposte dalla Regione in
cui risiede il soggetto passivo del tributo.
In genere ogni Regione prevede un
determinato importo per ciascun Kilowatt. Quindi il calcolo è effettuato
moltiplicando il predetto importo per il numero dei Kilowatt. E' necessario
inoltre valutare anche la classe ambientale del veicolo poiché l'importo del KW
varia in base alla predetta classe. L'importo varia inoltre anche sulla base di
altri parametri quali la portata e il peso del veicolo nonché la sua destinazione
(trasporto persone o trasporto merci) e l'uso di esso (proprio, conto terzi).
Attesa la estrema variabilità
dell'importo del tributo per conoscerne l'ammontare concreto per un determinato
autoveicolo è necessario consultare il servizio assistenza bollo sul sito
dell'ACI.
Si ricorda comunque che sono
esenti dal bollo, e soggetti solo ad una modesta tassa di circolazione, gli
autoveicoli ultratrentennali ed i ciclomotori e scooter di cilindrata fino a 50
cm cubici. Per i predetti veicoli è prevista unicamente una modesta tassa
annuale di circolazione (ovvero da pagare solo se circolano sulla pubblica
strada).
Il pagamento del tributo non è
dovuto per i veicoli a benzina di cilindrata non superiore a 2000 cm3 e i
veicoli diesel di cilindrata non superiore a 2800 cm3 intestati nel PRA a:
soggetti non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari
di indennità di accompagnamento, disabili affetti da pluriamputazioni o grave
limitazione della deambulazione, disabili con ridotte o impedite capacità
motorie se il veicolo è adattato, ulteriori categorie di disabili previste da
ciascuna Regione; infine per determinate categorie di veicoli ecologici
previste dalla Regione di riferimento.
Il pagamento del bollo non è
inoltre dovuto nelle ipotesi in cui il veicolo sia stato oggetto di furto,
demolizione, esportazione definitiva all'estero, perdita di possesso per forza
maggiore (incendio etc)
sequestro penale (previa
annotazione al PRA) o fermo amministrativo (a meno che il fermo non sia stato effettuato per
omesso pagamento del bollo o comunque inadempimento fiscale).
In detti casi si è esentati dal
pagamento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si
verificò l'evento, purchè risultante dal PRA.
E' comunque da precisare che le
risultanze del PRA in ordine alla titolarità del diritto di proprietà o,
comunque delle ulteriori situazioni soggettive (in precedenza indicate) che
comportano obbligo di pagamento del bollo, costituiscono sempre presunzione
relativa, onde per essere esonerati dall'obbligo predetto può essere fornita
idonea prova documentale contraria (es. contratto di vendita dell'autoveicolo
ad altro soggetto per l'ipotesi di vendita non risultante dal PRA).
Per quanto concerne i termini
entro i quali si deve pagare il tributo si può affermare in via generale che il
pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del primo mese
dell'annualità per cui esso pagamento è dovuto.
Va però fatta una distinzione tra
il primo pagamento e quelli successivi.
Infatti il primo pagamento del
tributo deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese in cui è effettuata
l'immatricolazione. Tuttavia, se l'immatricolazione avviene negli ultimi dieci
giorni del mese, il termine è posticipato fino all'ultimo giorno del mese successivo,
salvo la proroga al giorno a questo successivo se esso cade di sabato o di
domenica.
I termini previsti per il primo
pagamento hanno valore anche per i veicoli usati acquistati da un rivenditore
professionale che abbia attivato il regime di esenzione.
Quanto alla durata del primo
bollo sono previste regole diverse in base alla potenza dell'auto e alla
regione in cui risiede il proprietario.
In via generale sono previste due
situazioni:
1)
per le auto di potenza fino a 35 Kw la durata
deve essere almeno di sei mesi e terminare al gennaio o al luglio successivo,
quindi il tributo scade ogni anno e deve essere pagato entro il successivo mese
di febbraio o di agosto;
2)
per le auto di potenza superiore a 35 Kw la
durata deve essere almeno di 9 mesi e terminare nell'aprile, agosto o dicembre
successivo. I bolli successivi scadono
ogni anno e devono essere pagati nel mese successivo a quello di
scadenza del primo anno.
A tale regola fanno eccezione le
Regioni Lombardia e Piemonte in cui il primo bollo va sempre pagato per 12 mesi
(compreso il mese di immatricolazione), quale che sia il mese di
immatricolazione.
Il pagamento può essere
effettuato oltre che presso le delegazioni dell'ACI anche nelle Agenzie
Sermetra, i punti vendita Mooney, le Poste italiane, i punti Lottomatica, le
Agenzie pratiche auto autorizzate, Banche e altri opeeratori aderenti all'
iniziativa PSP.
In caso di ritardo nel pagamento
del bollo sono previste sanzioni pecuniarie commisurate all'entità del ritardo,
rispetto alla scadenza normale, rapportate alla misura del bollo, e
precisamente dal 15° al 30° giorno €
1,5: dal 31° al 90° giorno € 1,67: dal 91° alla scadenza del primo anno € 3.75;
dopo il primo anno dalla scadenza del bollo
30% del bollo originario.
Conclusivamente il bollo deve essere
pagato a favore della Regione (o delle Province o dell'AdE- nei casi già
indicati-) in cui risiede l'intestatario del veicolo risultante dal PRA, entro
l'ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario ed in unica
soluzione per periodi fissi ciascuno di un anno come disposto dal DM
n.462/1998 avente ad oggetto “Regolamento
recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche ai sensi
dell'art.18 della legge 21 maggio 1955 n.463”.
In caso di omesso pagamento la
Regione provvede a notificare il preavviso di fermo e successivamente ad
effettuare il fermo amministrativo del veicolo.
5) La prescrizione del bollo auto
La prescrizione del bollo auto
matura dopo tre anni dalla scadenza del tributo senza che sia pervenuto al
contribuente alcuna richiesta di pagamento (avviso di accertamento o cartella
di pagamento) da parte dell'ente impositore.
Prima di esporre i principi che
regolano l'istituto della prescrizione in relazione al bollo auto (per chi
desideri un approfondimento sul tema rinvio al mio commento “La prescrizione
della tassa automobilistica” su questo stesso sito) è bene però chiarire un
equivoco originato dalle affermazioni di alcuni autori secondo cui per il bollo
auto sarebbe previsto oltre al termine di prescrizione anche un termine di
decadenza.
Trattasi, come meglio si dirà di
seguito, di affermazione erronea poiché la c.d. tassa automobilistica è tributo
statale e per esso è previsto unicamente il termine di prescrizione di anni tre
che inizia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo al pagamento e
scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui non risulta
corrisposto, mentre per la decadenza è prevista la scissione
soggettiva del termine di notificazione (v. in proposito Corte Cost. Sent.
477/2002 con cui fu dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt.149
cpc e 4, comma 3, L. n.890/1982 nella sola parte relativa alla decadenza).
Premesso, invero, che la
decadenza è una sanzione per l'omesso adempimento di un onere (imposto dalla
legge: decadenza legale- o concordsto dalle parti: decadenza convenzionale)
finalizzato all'acquisizione del potere di esercitare il diritto, mentre la
prescrizione (non applicabile ai diritti indisponibili, ma applicabile a tutti
i diritti patrimoniali escluso quello di proprietà ) costituisce la causa di
estinzione del diritto per l'omesso esercizio dello stesso da parte del
titolare per il tempo previsto dalla legge per lo specifico diritto o, in
difetto, dagli artt.2946 e sgg. c.c., si osserva quanto segue.
Secondo taluni autori il titolo esecutivo per
la riscossione della tassa automobilistica “deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di
un tributo locale” e questo perchè il procedimento di riscossione della
c.d. tassa automobilistica sarebbe regolato dall'art.1, comma 163 della Legge
296/2006 (legge finanziaria per il 2007) in base al quale “Nel caso di
riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
In contrario però giova ricordare
che, come correttamente affermato dal Giudice di legittimità (v. Cass.
10334/2021), è erroneo “ritenere applicabile alla fattispecie (ovvero
alla tassa automobilistica) l'art.1, c.163 l.n.296/2006 che si applica ai
tributi locali”, e questo perchè, come testualmente si afferma nella
sentenza “...come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con
riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo
alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in
esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del
combinato disposto degli artt.117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.,
di qui la più volte ritenuta violazione dell'art.117, secondo comma, lett.e),
Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione
dalla tassa automobilistica (sentenza n.296 del 2003) o modificavano la
disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n.297 e n.311
del 2003) non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai
presupposti sostanziali del tributo in questione- cfr. da ultimo, Corte Cost.
n.209/2018”.
La indicata netta
differenziazione tra la presrizione, per l'efficacia della quale rileva il
termine di ricezione dell'atto da parte del destinatario trattandosi di atto
unilaterale ricettizio (art.1334 c.c.) e la decadenza (in base alla quale per
la notifica si applica il principio della scissione soggettiva: per il
notificante è efficace il termine di spedizione; per il notificatario invece è
efficace il termine di ricezione) è di certo rilevante al fine di determinare
il giorno in cui si verifica l'interruzione della prescrizione.
Invero, poiché ogni atto inviato
dal creditore al contribuente con richiesta di adempiere l'obbligo tributario
(mero sollecito di pagamento, avviso di accertamento o cartella esattoriale) ha
sempre natura di atto unilaterale ricettizio (v.arrt. 2943, 2944 e 2945 c.c.),
è ovvia la conclusione che i detti atti producono l'effetto interruttivo dal
momento in cui pervengono nella conoscenza (legale) del debitore/contribuente.
Chiarito che al bollo auto è
applicabile unicamente il termine di prescrizione, mentre la sospensione dei
termini per il pagamento (che comporta unicamente una parentesi nel computo dei
termini : quelli anteriori alla sospensione si cumulano con quelli successivi)
concerne i casi di esenzione già indicati, si ricorda che l'art.5 del già cit.
DL n.953/82 testualmente dispone che L'azione dell'amministrazione
finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di
veicoli ed autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità...si prescrive
con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento”.
A questo punto, però, non sembra
superfluo l'esame degli eventi che possono verificarsi dopo l'interruzione
della prescrizione.
La prima ipotesi è che il
contribuente, ricevuto l'atto interruttivo della prescrizione, versi l'importo
del tributo. In tale caso non si pone
alcun problema: l'ente creditore chiude la pratica per avvenuta riscossione del
tributo.
La seconda ipotesi si realizza
quando l'ente impositore si limiti ad
inviare un mero sollecito di pagamento. Il sollecito predetto interrompe il
decorso dei termini di prescrizione del tributo, termini che iniziano
nuovamente a decorrere e comportano il maturare della prescrizione alla fine
del terzo anno successivo alla data di ricezione del sollecito di pagamento.
La terza ipotesi concerne
l'invio, da parte dell'ente creditore, di un avviso di accertamento, atto
impugnabile da parte del contribuente innanzi alla competente Corte di
giustizia tributaria di primo grado.
In questa terza ipotesi possono
verificarsi due eventualità, ovvero: A) che il contribuente proponga
l'impugnazione nel termine di giorni 60
(previsto a pena di inammissibilità dall'art.21 Dlgs. 546/1992); B) che il
contribuente lasci decorrere il termine predetto senza proporre alcuna
impugnazione.
Nel caso sub B) l'avviso di
accertamento diviene definitivo e non più impugnabile e, dal giorno in cui
risulta decorso il predetto termine di giorni 60 previsto per l'impugnazione,
ricomincia a decorrere il termine triennale di prescrizione del tributo
previsto dal già indicato art.5 DL 953/82.
Nel caso sub A) possono verificarsi due eventualità
ovvero: 1) il giudizio si estingue senza
pervenire alla sua naturale conclusione del passaggio in giudicato della
sentenza (es. rinuncia delle parti agli atti del giudizio); in tal caso dalla
data di estinzione del processo diviene definitivo l'avviso di accertamento e
inizia a decorrere il termine per la prescrizione di anni tre (v. Cass.
Sent.15874/2018); 2) il giudizio si
conclude con la sentenza passata in giudicato; in tal caso il titolo per la
riscossione non è più l'avviso di accertamento impugbnato bensì la sentenza
passata in giudicato onde si applica il termine prescrizionale di anni 10 come
previsto dall'art. 2953 c.c per la prescrizione in generale (v. Cass.
Sent.9076/2017).
Giuseppe Di Nardo