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Iva prestazione servizi

Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
IVA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
 ESIGIBILITA' FATTURAZIONE E RISCOSSIONE
(aggiornamento Febbraio 2021)

Premessa

Con l'Ordinanza n. 26650/20, depositata in data 24 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha recepito l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n.8059/16) secondo la quale il disposto di cui all'art. 6, terzo comma del DPR 633/72 (disciplina dell'IVA), ovvero che  “Le prestazioni di servizi si considerano effettuare all'atto del pagamento del corrispettivo” , se interpretato nel senso letterale, ovvero facendo coincidere l'insorgere dell'obbligazione tributaria con il pagamento del corrispettivo, contrasta con il diritto comunitario, onde essa disposizione deve essere interpretata con riferimento unicamente alla mera esigibilità (e non all'esistenza) dell'imposta.
Di seguito saranno indicate le principali sentenze della Suprema Corte che si sono occupate dell'argomento e quindi saranno evidenziati i seri problemi giuridici che essa, pur dovendosi condividerne la correttezza giuridica, ha posto.

1)Le principali sentenze della Suprema Corte sull'iva per la prestazione di servizi

Già nell'anno 2009, con la sentenza n.3976/09, la Corte di Cassazione, indicando un suo precedente insegnamento (Cass. n.11150/1995) aveva modo di affermare che l'art.6, 3° comma, DPR 633/72 nel disporre che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, “pone una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data della sua (del corrispettivo) percezione  e la data di esecuzone della prestazione cui il corrispettivo si riferisce,  per cui, trattandosi di individuare il momento di effettuazione di una determinata prestazione di servizi non rileva accertere la data nella quale storicamente la medesima è stata eseguita, dovendo aversi riguardo (salvo il caso di precedente emissione di fattura) al tempo della percezione del relativo corrispettivo”.
Con la successiva sentenza  n.13209 delllo stesso anno 2009 veniva ancora ribadito che “...le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art.6 DPR 633/72); cosicchè, prima di tale momento, non sussiste alcun obbligo (ma solo la facol,tà, ai sensi  del comma successivo) di emettere fattura....e di pagare l'iva....Ciò perchè, essenzialmente, le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se effettuate verso corrispettivo (art.3, stesso decreto)”.
Il principio di corrispondenza tra effettuazione della prestazione e percezione del corrispettivo veniva ancora ribadito nella successiva giurisprudenza e, in particolare, nella sentenza n. 27675, emessa nell'anno 2013, nella quale veniva precisato che prima del pagamento del corrispettivo “non sussiste obbligo alcuno di emettere la fattura e di pagare l'imposta, la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione spontanea, dall'accertamento – da parte dell' Amministrazione – che vi sia stato, in concreto il pagamento di un corrispettivo, a fronte di una prestazione di servizi effettivamente resa dal soggetto IVA”.
Senonchè con la sentenza n. 8059 dell'anno 2016 le Sezioni Unite della Cassazione rilevavano l'erroneità del principio (affermato dalle precedenti sentenze) secondo cui solo in esito alla riscossione del corrispettivo della prestazione eseguita sorgevano gli obblighi di fatturazione e di versamento del tributo, in tal modo, in contrasto con il diritto comunitario, ricollegando la nascita degli obblighi predetti alla riscossione del corrispettivo invece che all'imponibilità ed esigibilità del tributo.
Precisava il Giudicante che le Direttive Comunitarie in materia di IVA pongono netta distinzione tra: 1) fatto generatore dell'imposta che è costituito dall'evento dal quale nasce l'obbligazione tributaria e l'imponibilità ai fini IVA con tutti i relativi effetti; 2) esigibilità dell'imposta  costituita dall'attitudine dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'erario; 3) pagamento dell'imposta.
Aggiungeva che, se è pur vero che (anche secondo le Direttive Comunitarie) fatto generatore di imposta ed esigibilità generalmente coincidono, tuttavia essi sono elementi del tutto distinti, poiché il primo è ancorato al dato del materiale espletamento dell'operazione (prestazione del servizio), non certo a quello del pagamento del corrispettivo, con la precisazione che l'ordinamento comunitario conferisce agli Stati membri la facoltà di deroga alla disciplina comunitaria solo con riguardo all'esigibilità (che quindi può essere ancorata al pagamento del corrispettivo) ma giammai con riferimento all'insorgere dell'obbligazione tributaria e alla sua rilevanza ai fini IVA.
Pertanto,  premesso che l'imponibilità ai fini IVA è riferita alla nascita dell'obbligazione tributaria mentre l'esigibilità dell'imposta  è riferita alla attualità della pretesa dell'erario alla riscossione del tributo, affermava che una lettura del disposto dell'art.6, comma 3, DPR 633/72 conforme al diritto comunitario induce a ritenere che la dicitura secondo cui “le prestazioni di servizi o si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”  va interpretrata nel senso che l'avvenuto  pagamento del corrispettivo può rilevare unicamente ai fini dell'esigibilità del tributo da parte dell'ente impositore ma non certo ai fini della nascita dell'obbligazione del tributo e della sua imponibilità che non possono essere disgiunte dalla prestazione del servizio.
Molto più semplicemente la  effettuata  prestazione del servizio genera il tributo imponibile ma non sempre esigibile, poiché allo Stato italiano, nel rispetto del diritto comunitario, è consentito differire al momento del pagamento del corrispettivo unicamente l'esigibilità ma non la nascita e imponibilità del tributo.
La successiva sentenza n.29371/2017 recepiva l'insegnamento con la precisazione che “il fatto generatore di norma coincide con l'esigibilità, ma ne rimane ontologicamente distinto, identificandosi col materiale espletamento dell'operazione....il rilascio della fattura o l'incasso del corrispettivo sono presupposti di esigibilità, il verificarsi dei quali al più può determinare l'anticipazione del momento impositivo, ossia del dies a quo  del termine entro il quale l'operazione deve essere fatturata e registrata, qualora gli Stati membri nell'esercizio della loro discrezionalità l'abbiano previsto. Lo si evince dall'art.26 del DPR n.633/72, il quale prevede che l'omessa riscossione del corrispettivo non comporta la caducazione dell'obbligazione tributaria della quale il presupposto impositivo si sia già verificato...”.
Con la sentenza n.25658/2018 veniva precisato che  il normale ordine cronologico (fatto generatore dell'obbligazione, esigibilità, pagamento) era stravolto in caso di emissione di fattura o pagamento, totale o parziale, prima dell'esecuzione della prestazione, poiché in tal caso l'IVA diveniva esigibile senza la previa esecuzione della prestazione. Era evidenziato che trattavasi di eccezione  espressamente prevista dal diritto comunitario (art.10, 2 comma, n.2, VI Direttiva (corrispondente all'art.65 Direttiva n.2006/112 nonché, nell'ordinamento italiano all'art.6, IV comma, DPR 633/72). In tale ipotesi era necessario che tutti gli elementi della futura prestazione (ovvero del fatto generatore del tributo) fossero già noti alle parti  (Corte di Giustizia  31/5/2018 causa C-660/16).
Senonchè il principio posto dalle S.U. -sent. 8059/16- con motivazione valida e condivisibile (anche se, come meglio si dirà di seguito, erroneamente dedotto come fatto di interpretazione della legge invece che come errore del legislatore ) veniva disatteso nella sentenza n.21870/18 della Cassazione nella quale era affermato che, ai sensi del cit. art. 6, comma 3, DPR 633/72  “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, sicchè solo da tale momento insorge l'obbligo di fatturazione e si realizza il presupposto impositivo”.
Il giudicante confortava la sua decisione evidenziando che il principio posto dal comma 3 del cit. art. 6 trovava conferma nella deroga prevista nello stesso cit. terzo comma in cui era disposto che “Quelle (ovvero le prestazioni di servizi) indicate nell'art.3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Veniva quindi evidenziato che se lo stesso legislatore si era preoccupato di precisare che solo  le prestazioni indicate nell'art,3, terzo comma, (ovvero le prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o a titolo gratuito per altre finalità estranee all'impresa con esclusioni ben precisate) devono intendersi effettuate nel momento in cui sono rese o, se periodiche, nel mese successivo, era fin troppo evidente che per tutte le altre prestazioni indicate in precedenza il presupposto oggettivo dell'IVA si verificava, come testualmente disposto, con il pagamento del corrispettivo, cosicchè prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta, da tanto  “Ne consegue che la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione”.
La predetta sentenza, nonostante l'autorevole citato precedente contrario delle SU (sent.8059/16), trovava integrale conferma nella sentenza n.1468/2020 nella quale discutendosi, tra l'altro, anche dell'obbligo di fatturazione, veniva confermata l'impugnata sentenza della CTR con la testuale seguente affermazione: “La sentenza impugnata, escludendo l'obbligo di fatturazione in assenza della prova del pagamento del corrispettivo, ha fatto corretta applicazione di tali principi” ovvero dei principi  desumibili dal letterale disposto del cit. art. 6, comma 3, DPR 633/72 secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano affettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, onde prima del detto pagamento non sussiste alcun obbligo di fatturazione.
E' comunque da rilevare che in tutte le più recenti decisioni  (Cass. 22517/20, 26319/20 e 26650/20 ) la Suprema Corte si è allineata al dictum delle Sezioni Unite.
In particolare nella sentenza n.26319/20 (depositata il 19/11/2020) si afferma che “....va disatteso l'orientamento, non allineato alle sezioni unite e alla giurispreudenza unionale, secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicchè prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta (Cass. 23 gennaio 2020, n.1468)”.

2) Il diritto comunitario sull'IVA per prestazione di servizi

Nella Seconda Direttiva del Consiglio CEE dell'11 aprile 1967, avente ad oggetto “Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto”, l'art. 6, dopo avere precisato al primo comma che “si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene...” al comma 4 dispone che “Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento in cui viene effettuato il servizio. Tuttavia nelle prestazioni di servizio di durata indeterminata o che superano un certo periodo di tempo o che danno luogo a versamento di acconti, può essere previsto che il fatto generatore si verifichi al momento del rilascio della fattura o al più tardi al momento dell'incasso dell'acconto; e ciò limitatamente all'importo fatturato o incassato”.
Nel successivo art.8 è poi precisato che per le prestazioni di servizi la base imponibile è costituita da tutto ciò che compone il controvalore della prestazione, comprese spese ed imposte, con eccezione dell'IVA..
La Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (relativa all'armonizzazione della legislazione degli Stati Membri in materia di base uniforme imponibile per l'IVA) dopo avere evidenziato, tra le varie premesse, che “...la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni” , nell'articolo 10 comma 1 precisava che si considera: “a) fatto generatore dell'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge  necessarie per l'esigibilità dell'imposta; b) esigibilità dell'imposta il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito”.
Nei successivi commi del cit. art.10 erano confermate le disposizioni contenute nella Direttiva in precedenza indicata. In particolare nel comma terzo dell'articolo 2 era ben precisato che, in deroga alla lettera a) del primo comma  “...gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni...l'imposta diventi esigibile...al più tardi al momento dell'incasso del prezzo”, così confermando il disposto della precedente Direttiva.
La Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 (relativa al sistema comune dell'IVA) nell'art. 63 dispone che “...il fatto generatore d'imposta si verifica e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è effettuata...la prestazione di servizi”.
I successivi articoli 64 e 65 disciplinano: 1) l'ipotesi di versamenti di acconti successivi alla prestazione di servizi, disponendo che in tali casi le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono gli acconti; 2) l'ipotesi di pagamento di acconti anteriore alla prestazione di servizi disponendo che l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, fino a concorrenza dell'importo incassato.
L'art.66 dispone che “In deroga agli articoli 63,64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: a) non oltre il momento di emissione della fattura; b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo; c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta”.
Le predette indicate Direttive CEE erano recepite ed applicate dalla giurisprudenza comunitaria.
In particolare nella sentenza della Corte UE (quinta sezione) del 26/10/1995, causa C-144/94, era affermato che: a) “...l'art.10, n.2, terzo comma, della direttiva consente agli Stati membri di stabilire che l'incasso del prezzo è il fatto che, per tutte le prestazioni di servizi, rende l'imposta esigbile”; b)  “...uno Stato membro che si avvale della deroga di cui all'art.10, n.2, terzo comma, della direttiva non è tenuto a stabilire un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta entro il quale la fattura o il documento che ne fa le veci deve essere emesso, ancorchè non si sia ancora avuto l'incasso del prezzo”; c)  “...  lo Stato membro che si avvale della menzionata deroga non è tenuto a stabilire modalità di documantazione ed annotazione della prestazione ultimata e del relativo corrispettivo ogni qualvolta non sia stata emessa la fattura o il documento che ne fa le veci, ovvero non si sia avuto l'incasso del prezzo”.
Nella successiva sentenza della Corte UE del 19/12/2012 – causa C-549/11 – fu stabilito che gli articoli 63 e 65 della già indicata Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l'IVA sulla prestazione di un servizio sia esigibile prima che essa prestazione sia effettuata, a condizione però che siano già noti con precisione tutti gli elementi della stessa.

3) Gli effetti della sentenza della Cassazione SU 8059/16 sulla normativa italiana IVA

Come già anticipato i principi affermati nella sentenza SU 8059/16, e recepiti nella successiva prevalente ed anche recente giurisprudenza, devono ritenersi pienamente condivisibili poiché conseguono ad una corretta applicazione della indicata legislazione (e giurisprudenza) comunitaria alla quale il legislatore ha l'obbligo di conformarsi (art.10 Cost.).
Da tanto però conseguono rilevanti effetti pratici in particolare per quanto concerne le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti privati  ovvero di coloro che, pur non essendo soggetti passivi del tributo, sopportano in definitiva il carico dello stesso.
Invero, secondo quanto si desume dalla sentenza delle S.U., le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate non già “all'atto del pagamento del corrispettivo”, come dispone l'art. 6 del DPR 633/72, bensì “nel momento in cui sono rese”, sì che l'espressione che il legislatore italiano usa per indicare l'eccezione al principio posto in precedenza (eccezione che concerne  le  prestazioni “indicate nell'art.3, terzo comma, primo periodo” le quali “si considerano effettuate nel momento in cui sono rese”) diviene la regola valida in genere per tutte le prestazioni di servizi e le uniche eccezioni sono solo quelle espressamente indicate e nelle quali si fa coincidere l'esigibilità con il pagamento del corrispettivo.
Affermano le S.U. che l'espressione adoperata dal legislatore nel comma terzo del cit. art. 6 (che individua il momento di effettuazione della prestazione dei servizi con la riscossione del corrispettivo) dovrebbe correttamente ritenersi riferibile alla esigibilità: “...la previsione di cui all'art.6, comma 3, dpr 622/72 va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione”.
La predetta affermazione, però, se di certo condivisibile nella sostanza, non sembra condivisibile nella parte in cui assume che nella specie dovrebbe ravvisarsi unicamente un problema di interpretazione dell'art.6, comma 3, DPR cit. e non un vero e proprio errore del legislatore italiano che emanò una norma palesemente contrastante con i principi comunitari nella parte in cui dispone che l'effettuazione della prestazione dei servizi e non la mera esigibilità di essa deve ritenersi esistente al momento del pagamento del corrispettivo e, come conferma della illegittima regola generale imposta, prevedendo quale eccezione i casi specificamente indicati (nell'art.3, terzo comma primo periodo già cit.) nei quali le prestazioni dei servizi si considerano effettuate nel momento in cui sono rese.
Molto più semplicemente si può affermare che il legislatore con la disposizione di cui al cit. art.6, terzo comma, fece proprio il contrario di quanto previsto dal legislatore comunitario.
Il vero è che lo Stato italiano disponendo la regola generale secondo cui “Le prestazioni di servizio si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo” commise plateale violazione del diritto comunitario imponendo una norma illegittima che deve essere riformulata non essendo possibile in alcun modo  mantenerla in vita  (come fanno le S.U.) sconvolgendone il preciso dictum sia nella forma che nella sostanza.
Non è infatti possibile assumere che l'espressione “all'atto del pagamento del corrispettivo” deve essere letta “al momento in cui sono rese”, poiché, anche a volere prescindere dal criterio formale, il legislatore italiano con l'espressione che adoperò voleva precisamente intendere, anche nella sostanza, che le prestazioni di servizio dovevano considerarsi effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, come si evince dalla inequivocabile circostanza che, subito dopo avere affermato l'illegittimo principio generale, si curò di precisare l'eccezione al principio indicando le prestazioni di servizio che, contrariamente alla regola generale, “si considerano effettuate nel momento in cui sono rese” (art.3,comma3, terzo periodo, cit), come rilevato anche da Cass.21870/18).
Stabilito che le prestazioni di servizi devono ritenersi effettuate nel momento in cui sono rese e che,  di norma,  esse sono  imponibili fatturabili ed esigibili dal Fisco da quando sono rese, con eccezione dei casi espressamente indicati in cui l'esigibilità è differita al momento della riscossione del corrispettivo (art.6,comma 5 secondo periodo, DPR 633/72), resta da stabilire in quale momento devono essere fatturate e in quali ipotesi ne è eccezionalmente differita l'esigibilità
Ai sensi dell'art.21, comma 4, DPR cit., come modificato da ultimo dall'art. 12 ter del DL 34/19 (conv. in L 58/19), la fattura deve essere emessa entro giorni 12 dall' “effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art.6”, ovvero, per quanto in precedenza evidenziato, dal momento in cui è reso il servizio: è questa la c.d. fattura immediata.
Tuttavia il comma 4 lett. a), ultima parte, del predetto art.21 prevede altresì la possibilità, per le prestazioni, debitamente documentate, effettuate nello stesso mese e nei confronti dello stesso soggetto, di emettere un'unica fattura entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni: è  questa la c.d. fattura differita.
Giova precisare che l'art.21, comma 1 ultimo periodo, dispone che la fattura, sia essa cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna (evidentemente quella cartacea), spedizione, trasmissione o messa a disposizione (sempre quella cartacea) dell'acquirente.
Pertanto in linea generale è possibile affermare che le prestazioni di servizi sono imponibili ed esigibili (tranne le eccezioni previste) dal Fisco sin dal momento in cui sono rese e quindi ancor prima che per esse sia stata emessa la fattura.
Tuttavia lo Stato italiano, avvalendosi della facoltà concessagli dal diritto comunitario, ha disposto che, per talune categorie di soggetti passivi e per talune prestazioni, l'imposta diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo (ovvero al momento dell'incasso del corrispettivo della prestazione).
Invero il comma 5 dell'art. 6 DPR 633/72 prevede il differimento dell'esigibilità dell'IVA al momento dell'effettivo incasso del corrispettivo  per le prestazioni di servizi rese nei confronti di talune ben precisate categorie di soggetti (Stato, Enti statali, Camere di commercio, Università, USL ed altri bene indicati) soggetti tra i quali, con l'art.7 DL 185/08 (conv. in L. 2/2009), sono stati inseriti anche  i “cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione...”, differimento avente comunque un  limite massimo temporale poiché il cit. art. 7 dispone che “l'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione”.
E' questo il c.d. regime dell'IVA per cassa, regime dal quale sono escluse le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei soggetti privati, anche nell'ipotesi che si tratti di imprenditori o professionisti che ricevono le dette prestazioni al di fuori dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artistica o professionale,  ma esclusivamente per uso privato.
Pertanto mentre prima della già indicata sentenza delle S.U., che (si ripete) dichiarò l'illegittimità, per contrasto col diritto comunitario, della prima parte del terzo comma dell'art. 6 cit., il prestatore di servizi era ben tutelato anche nei confronti del cessionario privato, poiché sia l'obbligo di fatturazione che l'esigibilità dell'imposta IVA (ovvero  l'obbligazione tributaria verso il Fisco) sorgevano solo dopo il pagamento del corrispettivo (“le prestazioni di servizio si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo”), dopo la detta sentenza la situazione è ben diversa e di certo di gran lunga peggiore per colui, imprenditore o professionista, che esegua una prestazione di servizi verso un soggetto privato.
Invero nella predetta ultima ipotesi il prestatore del servizio a favore del privato ha l'obbligo di versare il tributo IVA  e fatturare, nel termine previsto dalla legge, l'operazione effettuata ancor prima di  avere riscosso il corrispettivo versato, pena l'applicazione delle previste gravi sanzioni in caso di omissione del versamento o anche del solo   obbligo di fatturazione.
Va evidenziato, in proposito, che l'omissione di fatturazione è punita, ai sensi dell'art.6 Dlgs.471/97 con la sanzione dal 90%  al 180% dell'imposta relativa all'imponibile evaso e, nel caso di professionisti, anche con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per anni 5 se commessa in 4 casi (DL 138/2011 cit), mentre per l'omesso versamento del tributo IVA l'art.10 ter del Dlgs 74/2000 commina la reclusione da 6 mesi a 2 anni se l'importo evaso supera i 250.000 euro.
Non sembra superfluo in proposito ricordare che, nella relazione illustrativa di accompagnamento del già indicato DL 185/2008, fu evidenziato che “Il differimento dell'esigibilità dell'IVA comporta che il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore (e correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso al momento del pagamento del corrispettivo. Si intende, in tal modo ovviare agli effetti particolarmente gravosi, che comporterebbe l'anticipazione del versamento dell'IVA da parte del cedente o prestatore, nell'ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni”.
E' in conclusione auspicabile un intervento del legislatore che estenda il regime per cassa anche alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti che siano consumatori privati..



Giuseppe Di Nardo
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