Esenzione IMU
Rubrica a cura del
Dott. Giuseppe Di Nardo
già Magistrato di Cassazione e Giudice Tributario
ESENZIONE IMU E NUCLEO FAMILIARE
(Aggiornamento Aprile 2021)
1)L'ORDINANZA
n.2194/2021 della Corte di Cassazione
Con
l'Ordinanza n.2194 emessa in data 12/11/2020
e depositata il 9 febbraio 2021 la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso proposto dalla RISCO (Società Riscossioni Comunali) s.r.l. avverso una
sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con la quale era
stata confermata la sentenza del primo Giudice che aveva accolto il ricorso
proposto da una contribuente avverso un avviso di accertamento IMU 2013
ritenendo sussistere i requisiti per l'esenzione del tributo. La Corte cassava
quindi la sentenza impugnata e rinviava alla CTR abruzzese, in diversa
composizione, per l'ulteriore corso.
Nella
motivazione veniva dato atto che il Giudice di merito, “affermando che la
contribuente potesse usufruire dell'agevolazione fiscale pur essendo residente
in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza espletare
alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare, non si è
uniformata al principio di diritto sopra enunciato” secondo il quale “...l'esenzione
prevista per la casa principale dall'art.13, comma 2, d.l. n.201/2011, conv.
dalla l. n.214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo
familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano
anagraficamente...(Cass. n.4166 del 2020)”.
Sulla
base di tale motivazione la Corte accoglieva il motivo di ricorso e
rinviava alla competente Commissione
Tributaria Regionale, in diversa composizione,
per l'ulteriore corso.
Identica
motivazione e dispositivo veniva adottato dalla successiva sentenza della Corte
di Cassazione n.28534/2020 depositata il 15/12/20.
La
decisione di rimettere gli atti al Giudice di merito induce evidentemente a
ritenere che se la Corte effettivamente
avesse voluto attenersi all'enunciato principio di diritto, avendo accertato la
diversità della residenza anagrafica dei coniugi, per coerenza avrebbe dovuto limitarsi a
cassare l'impugnata sentenza senza disporre alcun rinvio essendo in tale
ipotesi del tutto irrilevante la dimora del nucleo familiare, così come del
resto statuito dalla sentenza della Cassazione n.20130/2020 che, uniformandosi
alle precedenti sentenze (n.12050/10, 18367/19 e 4166/20) aveva escluso del tutto la possibilità, per
entrambi i coniugi aventi abitazione e residenza in Comuni diversi, di
usufruire dell'agevolazione, essendo irrilevante la dimora.
La
circostanza che invece la Corte, rilevando che la CTR aveva affermato che la
contribuente “potesse fruire dell'agevolazione fiscale pur essendo residente
in un comune diverso da quello in cui risiedeva il marito, senza espletare
alcun accertamento riguardo alla dimora abituale del nucleo familiare”
, aveva rinviato al Giudice di merito perchè fossero effettuati gli
accertamenti omessi, induce a ritenere che essa, discostandosi dal principio
(dalla stessa ricordato), aveva inteso sussistente il diritto
all'esenzione IMU per quello dei coniugi (aventi residenza diversa) con il
quale era dimorante il restante nucleo familiare.
Orbene
è certamente indiscutibile che, ai fini dell'accertamento del diritto all'esenzione dell'IMU, è necessario
accertare l'ubicazione della dimora del nucleo familiare, non essendo
evidentemente condivisibile la tesi
secondo cui, se uno dei coniugi assume residenza diversa da quella dell'altro coniuge e del
nucleo familiare, l'esenzione IMU non compete a nessuno dei due, ovvero nemmeno
all'altro coniuge che dimora con il
restante nucleo, poiché costui ne ha pieno diritto.
Tuttavia
qualche ulteriore riflessione si impone per il caso in cui l'esenzione dall'IMU
sia richiesta dal coniuge che abbia spostato oltre alla residenza anagrafica anche la dimora in
abitazione di cui abbia il possesso sita in
Comune diverso da quello di residenza e di dimora del restante nucleo familiare composto dall'altro coniuge
e dai figli.
2)
La vigente legislazione sull'esonero dell'IMU
E' bene chiarire subito che il concetto di abitazione
principale, ai fini della detrazione ici o dell'esenzione IMU, è ben differente dalla nozione di prima
casa che rileva, invece, ai fini delle agevolazioni fiscali per l'imposta
di registro (c.d. bonus prima casa) che si possono ottenere al momento dell'acquisto
di un immobile con destinazione abitativa.
Il bonus prima casa (iva al 4% e non al 10% o, per gli
immobili di lusso, al 22%, in caso di
acquisto da società - imposta di registro al 2% e non al 9% per l'acquisto da
privati) è usufruibile dal contribuente che abbia i seguenti requisiti: 1) non
sia proprietario di alcun immobile con destinazione abitazione nello stesso
Comune; 2) non abbia mai in precedenza usufruito del beneficio.
Tanto premesso, giova ricordare che nella disciplina
dell'ICI, che è il tributo predecessore dell'IMU, l'art.8, comma 2, ultima
parte, del Dlgs n.504/92, definiva abitazione principale “...quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Per quanto, invece, concerne la disciplina dell'IMU, l'art.1,
comma 740, della L.160/2019 (che ripete senza sostanziali modifiche quanto già
contenuto nel DL n.201/2011, istitutivo dell'IMU) dispone che “Il
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione
principale o assimilata, come definita dalle lettere b) e c) del comma 741, non
costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità
abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Il comma 741 dello stesso art.1 nella lettera b)
dispone che: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazone
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile...” proseguendo quindi alla lettera c) con
la precisazione che è altresì considerata abitazione principale “la casa
familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di
provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso”.
E' fin troppo evidente che per usufruire dell'agevolazione
fiscale dell' esenzione IMU non è sufficiente, come era in precedenza per
l'ICI, il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento) dell'abitazione (che non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e
A/9: abitazioni di lusso) in cui si dimora essendo necessario altresì che nel
Comune in cui è sita l'abitazione predetta il contribuente abbia anche la
residenza anagrafica e che in detta abitazione abbiano residenza e dimora anche
i componenti del suo nucleo familiare.
Come è ben noto, dopo che sia stata fornita la prova
documentale del titolo di possesso, ai fini della prova della residenza
anagrafica è sufficiente la certificazione rilasciata dal Comune, mentre per la
prova della dimora effettiva, che costituisce requisito di fatto, è necessario
dimostrare in conreto che il contribuente abita di norma nell'immobile, prova
che può essere fornita sia mediante la documentazione relativa al consumo delle
utenze (acqua, luce, gas), sia mediante le attestazioni rese da soggetti abitanti
nelle vicinanze (coinquilini o anche portiere dello stabile ecc.).
La legge però richiede che deve essere provato che
nella abitazione, in cui risiede anagraficamente e dimora di fatto il
contribuente, abbia residenza e dimora
anche il nucleo familiare dello stesso.
E' quindi opportuno chiarire altresì il significato
giuridico del termine nucleo
familiare al quale fa riferimento il cit. comma 741.
Il DPR n.223/1989, recante Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente, all'art. 4 dispone che “1.
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, (unione civile), parentela, affinità, adozione, tutela o
da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Il DPCM n.159/2013 (contenente regolamentazione per
la determinazione dell'ISEE) nell'art. 1, comma 1, dispone che “Il nucleo
familiare ...è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica...”.
Nel successivo comma 2 dispone poi che “I coniugi
che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo
familiare”, precisando nel successivo comma 3 che se essi hanno residenza
anagrafica diversa costituiscono nuclei familiari distinti in caso di
separazione giudiziale, omologazione della separazione consensuale,
provvedimento ex art. 708 c.p.c. di autorizzazione per diversa residenza,
provvedimento giudiziale di esclusione dalla potestà sui figli o di allontanamento
dalla residenza familiare, o comunque provvedimento giudiziale di accertamento
di abbandono del coniuge.
3) La giurisprudenza della Cassazione
sull'agevolazione fiscale per l' abitazione principale
Già nell'anno 2010 la Corte di Cassazione,
accogliendo il ricorso proposto da un Comune avverso una sentenza del giudice
di appello che aveva riconosciuto sussistere l'agevolazione della detrazione ai
fini ICI per un contribuente che dimorava nell'abitazione di sua proprietà,
sita nel predetto Comune, diversa da quella in cui dimorava la sua famiglia
sita in altro Comune, aveva modo di affermare che “Il concetto di abitazione
principale considerato dalla norma...richiama all'evidenza quello
tradizionale di residenza della famiglia desumibile dal primo comma
dell'art.144 c.c....-i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa – per cui è del tutto legittima
l'applicazione ...del principio per il quale...per residenza della famiglia ...deve
intendersi il luogo (in relazione al quale...deve realizzarsi, con gli
adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun
coniuge, l'obbligo di convivenza posto dall'art.143 c.c.) di
ubicazione della casa coniugale individua presuntivamente la residenza di tutti
i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla
prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stato causato da una frattura del rapporto
di convivenza” (Cass. n. 14389/2010).
Nelle successive sentenze n.12299, 13062 e 15444,
tutte emesse nell'anno 2017, ma anche nelle sentenze n. 12058/18 e 6634/19,
tutte sempre relative all'ICI, la Corte
precisava che per effetto della “modifica normativa apportata dall'art. 1,
comma 173, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), a tenore della quale ...al
comma 2 dell'art.8, dopo le parole “adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo” sono inserite le seguenti: intentendosi per tale, salvo prova
contraria, quella di residenza
anagrafica”...si considera abitazione principale quella di residenza
anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi
appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora
abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale
meno gravoso previsto per l'abitazione principale, prova che deve riguardare
l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo
famigliare del contribuente...”.
Nella sentenza n.15439/2019, sempre in materia di
ICI, dopo la premessa che “...un'unità immoblilare può essere riconosciuta
abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del
ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla
detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel
ricorrente ed invece difetti nei suoi familiari” veniva precisato che “tale interpretazione
dell'art.8 cit., caratterizzata dal rigore richiesto per le norme di
agevolazione fiscale in ragione della loro natura eccezionale, deve tuttavia
tener conto che il concetto di abitazione principale richiama quello
tradizionale di residenza della famiglia, desumibile dall'art.144, comma 1,
c.c.... e dunque quale luogo di ubicazione della casa coniugale, perchè tale
luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della
famiglia, salvo che...tale presunzione sia superata dalla prova che lo
spostamento della propria dimora abituale sia stato causato dal verificarsi di
una frattura del rapporto di convivenza...”.
Veniva pertanto effettuata la distinzione tra
l'ipotesi dei coniugi, non separati
legalmente, aventi abitazione in due differenti immobili, dall'ipotesi in cui
risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno coniugi sia
avvenuto per la “frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione
di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della
coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto
coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra
casa coniugale e abitazione principale”.
Nel primo caso il nucleo familiare (inteso come unità
distinta ed autonoma rispetto ai suoi componenti) resta unico ed unica è anche
l'abitazione principale, onde il contribuente che abbia dimora in
diverso immobile da lui posseduto non avrà alcun diritto all'agevolazione se in
detto immobile non abbia dimora anche il suo nucleo familiare.
In contrario nella seconda ipotesi, concludeva il
Giudicante, “la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa
quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e,
conseguentemente, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con
la casa coniugale”.
Il diritto, per i coniugi separati di fatto e
dimoranti in abitazioni diverse, di rispettivo possesso, di godere entrambi
della detrazione ICI per l'abitazione di dimora, in caso di frattura del
rapporto di convivenza, frattura la cui causa (trattandosi di separazione
di fatto) era da accertare concretamente, veniva ribadito dalle sentenze
n.24294/2020 e n.24538/2020 ma era negato dalle sentenze n. 21069/2019, n.21072/2019, n.3966/2020 e n.
21873/2020 nelle quali era affermato che l'agevolazione ICI concernente
l'immobile adibito ad abitazione principale costituisce vantaggio fiscale di
natura eccezionale, vantaggio che “nel caso di coniugi non legalmente
separati non può essere duplice, bensì singolo per nucleo familiare”.
In particolare nella sentenza n.21611/2020 era precisato che, sempre in ipotesi di
separazione di fatto, ai fini della spettanza della detrazione ICI prevista per
le abitazioni principali “occorre che il contribuente provi che l'abitazione
costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non
potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile
solo per il medesimo”.
Nelle successive sentenze concernenti l'esenzione IMU
veniva affermato che dall'art.13, comma 2, del DL n.201 del 2011 consegue “la
necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore
quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi
risiedano anche anagraficamente” (Cass. n.20130/20), onde nell'ipotesi che uno dei coniugi, non legalmente separati,
abbia la propria residenza e dimora in un Comune diverso, l'esenzione IMU non
compete a nessuno di essi. (Cass. n.4166/20 e n.4170/20).
Per la motivazione (ed il dispositivo) delle sentenze
n.28534/20 e 2194/21 si è già detto (v. par. 1) mentre nella sentenza
n.2344/2021 leggesi che “La nozione di abitazione principale postula
l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo
nucleo familiare sicchè non possono coesistere due abitazioni principali
riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni
diversi” , con la conclusione che “Nel caso di specie è accertato
che solo il ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di....
mentre il proprio coniuge non legalmente separato, aveva residenza e
dimora abituale in altro Comune...”.
La Corte pertanto rigettava il ricorso avendo il ricorrente residenza in Comune diverso da quello in cui
aveva residenza e dimora abituale il suo
coniuge.
4) La separazione coniugale di fatto, il nucleo
familiare e la doppia esenzione IMU
Prima di esaminare la possibilità, contestata da
parte della giurisprudenza, per i coniugi aventi residenza e dimora diverse di
usufruire ciascuno dell'esenzione IMU è bene ricordare che al fine di ottenere
la misura agevolativa fiscale predetta, ai sensi dell'art.1, comma 740 lett.b)
L. n.160/2019, è necessario: 1) che il
richiedente abbia il possesso, derivante
dal diritto di proprietà o da altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione),
dell'immobile per il quale richiede il beneficio (in caso diverso egli non
sarebbe soggetto passivo del tributo onde il problema dell'esenzione nemmeno si
porrebbe); 2) che l'abitazione non sia classificata quale abitazione di lusso
(categorie A/1, A/8 e A/9); 3) che il
contribuente abbia residenza anagrafica e dimora nell'abitazione; 4) che nella
abitazione predetta abbiano residenza anagrafica e dimora abituale anche i
componenti del nucleo familiare di esso
contribuente.
E' necessario altresì ricordare che, in base al testuale disposto della norma
indicata, nell'ipotesi che i componenti del nucleo familiare abbiano residenza
e dimora in abitazioni diverse site nello stesso Comune il beneficio fiscale è
applicabile ad uno solo di essi.
A questo punto, però, è importante chiarire il
significato dell'espressione nucleo
familiare adoperata dal legislatore con riferimento all'abitazione
principale.
E' certamente da escludere che il legislatore abbia
inteso riferirsi alle nozioni di nucleo familiare indicate nel DPR
223/1989, art.4, o nell'art.1 del DPCM 159/2013 di cui si è detto in precedenza
(v. par.2), poiché se così fosse dovrebbe pervenirsi alla illogica conclusione
che se uno qualsiasi dei coabitanti parenti o affini (che secondo i
provvedimenti citati rientrano nel nucleo familiare) decidesse di cambiare
abitazione, il possessore dell'immobile perderebbe il beneficio fiscale.
E' da ritenere pertanto corretta l'affermazione della
Suprema Corte secondo la quale nel definire il concetto di abitazione
principale il legislatore intese riferirsi non già alla nozione di famiglia
estesa (nella quale sono ricompresi i vari parenti e affini, come indicato
nei provvedimenti citati) bensì alla famiglia nucleare che comprende il
coniuge e la prole, poiché il concetto predetto richiama quello di residenza
della famiglia indicato nell'art.144, primo comma, del codice civile secondo il
quale “i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa” ove per “residenza della famiglia”
va inteso il luogo in cui deve
realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di
ciascun coniuge, l'obbligo di convivenza, posto dall'art.143 c.c. , di
ubicazione della casa coniugale, poiché tale luogo individua
presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, presunzione
superabile dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia stato
causato da una frattura del rapporto di convivenza (cosi Cass.
n.14389/2010), sì che (è bene ricordarlo!) secondo parte della
giurisprudenza la presunzione legale di
comune dimora di coniugi separati di fatto può ritenersi superata solo se viene
fornita la prova della causa che determinò la frattura del rapporto di
convivenza.
Chiarito che con l'espressione nucleo familiare il
legislatore ha inteso riferirsi alla c.d. famiglia nucleare (composta
dai due coniugi e dai loro figli) resta da stabilire quale delle tre diverse
tesi giurisprudenziali sia condivisibile ovvero: 1) quella prevalente secondo
cui se i coniugi, separati solo di
fatto, non hanno residenza e dimora
nella stessa abitazione ma in Comuni diversi, il diritto all'esenzione IMU non
compete a nessuno dei due, poiché “non possono coesistere due abitazioni
principali riferite a ciascun coniuge” (così
Cass. 20130/20, 4166/20, 4170/20 nonché 2344/21 già citate, v. par.3); 2) la
diversa tesi secondo la quale l'esenzione dal tributo (anche se riferibile
all'ICI) in caso di separazione di fatto dei coniugi “non può essere duplice
ma singola per nucleo familiare” (Cass.21069/19, 21072/19, 3966/20 e
21873/20); 3) infine la terza tesi secondo la quale, in caso di coniugi
separati di fatto, solo dopo l'accertamento della causa che determinò la frattura
del rapporto di convivenza l'abitazione principale non è più identificabile
con la casa coniugale, ergo in caso di residenza e dimora dei coniugi in
Comuni diversi, ciascuno di essi può godere dell'esenzione dal tributo
(Cass.24294/20 eb 24538/20).
Conclusivamente può affermarsi che la giurisprudenza
di legittimità prospetta tre ipotesi
(tra di loro palesemente divergenti) in materia di diritto alla
esenzione IMU per i coniugi separati di fatto che abbiano residenza e dimora in
Comuni diversi, ovvero: 1) l'esenzione non compete a nessuno di essi; 2) l'esenzione compete solo al coniuge con cui
dimora e risiede il nucleo familiare; 3) l'esenzione compete ad entrambi i
coniugi ma solo se sia fornita la prova della causa dell'intervenuta frattura del nucleo
familiare.
Orbene, per le considerazioni che seguono,
condividendo, sia pure solo
parzialmente, la predetta terza tesi del
Giudice di legittimità, si ritiene di
potere affermare che il beneficio
dell'esenzione IMU per i coniugi
separati solo di fatto, ma residenti e dimoranti in Comuni diversi, deve
essere concesso a ciascuno di essi, anche in difetto della prova della causa di
una comprovata frattura del nucleo
familiare, così come è riconosciuto in
caso di separazione giudiziale.
Invero va innanzitutto rilevato che non è certamente condivisibile la prevalente
tesi giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di residenza e dimora dei coniugi
(separati di fatto) in Comuni diversi l'esenzione IMU non spetta a nessuno di
essi.
La predetta
tesi contrasta logicamente con l'espressa previsione dell'agevolazione
in favore di uno solo dei coniugi
nell'ipotesi che la sua residenza e dimora
sia ubicata nello stesso Comune: se è vero, come certamente è vero, che la ratio
evidente della predetta limitazione è quella di evitare la fittizia
assunzione in altro luogo della residenza e dimora dei coniugi per godere della doppia esenzione
IMU, non è in alcun modo comprensibile la concessione ad uno di essi della
detta esenzione nel caso pervero difficilmente giustificabile di trasferimento
della dimora nell'ambito dello stesso Comune, mentre la fissazione di residenza
e dimora in Comune diverso può essere più agevolmente comprensibile per il
verificarsi di qualche evento che abbia reso non possibile la convivenza
(esigenze di lavoro, necessità di accudire altri familiari ecc.).
D'altra parte proprio l'esplicita previsione della
limitazione dell'agevolazione ad uno solo dei coniugi nell'ipotesi di residenza
nello stesso Comune, ma con dimora in abitazione diversa dall'altro coniuge,
induce a ritenere l'insussistenza del limite in caso di residenza e dimora in
Comuni diversi, atteggiandosi la limitazione al divieto come norma eccezionale,
rispetto al diritto all'agevolazione, e come tale non applicabile ai casi
diversi da quello da essa considerato (art.14 disp. Legge in generale).
Nemmeno è da ritenere condivisibile la seconda tesi
giurisprudenziale secondo cui
l'esenzione IMU compete sempre ed in ogni caso unicamente al coniuge con
cui dimora il nucleo familiare.
Invero sia nel caso di separazione giudiziale che nel
caso di separazione di fatto dei coniugi
che decidono di fissare ciascuno la propria residenza e la propria dimora in
abitazioni site in Comuni diversi, la casa
di abitazione coniugale non esiste più poiché lo stesso nucleo familiare
è frantumato onde ciascun coniuge costituisce separato nucleo familiare che,
è opportuno ricordare, può essere costituito anche da una singola persona.
E' pertanto di certo condivisibile la terza tesi
giurisprudenziale secondo la quale in caso di frattura del nucleo
familiare l'esenzione IMU, concorrendo i previsti requisiti del possesso
dell'abitazione nonché della residenza e della dimora, compete a ciasuno dei
coniugi.
Tuttavia la predetta terza tesi non appare
condivisibile nella parte in cui si richiede che sia fornita la prova dei
motivi che giustificarono la frattura dell'unità del nucleo familiare.
Sul punto non sembra superfluo ricordare che la previsione
della necessità che sia fornita la detta prova è contenuta in sentenze che
concernono tutte l'interpretazione della normativa ICI (a decorrere dalla
sentenza n.14389/2010) e non può pertanto essere recepita nell'interpretazione
della normativa sull'IMU che ha presupposti
diversi.
Va invero innanzitutto rilevato che la possibilità
per i coniugi di risiedere e dimorare in Comuni diversi non contrasta affatto
con l'obbligo di coabitazione imposto ai coniugi dall'art. 143, secondo comma,
c.p.c. poiché l'art. 144 c.c. precisa che i coniugi fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa, esigenze tra le quali sono quelle lavorative, quelle relative alla
famiglia di provenienza e varie altre.
Si ricorda inoltre che lo stesso MEF, nella Circolare
n.3/DF del 18/5/2012 faceva rilevare che la limitazione dell'esenzione IMU per
un solo immobile, prevista in caso di dimore diverse dei coniugi residenti
nello stesso Comune, non era stata prevista dal legislatore “nel caso in cui
gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni
diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato
da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora
abituale in altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
Non può, a questo punto, non evidenziarsi che oltre
alla frattura del rapporto di convivenza
(evidenziata dalla giurisprudenza) ed alle esigenze lavorative
evidenziate dalla predetta Circolare del MEF, vi sono numerosissime altre
circostanze che possono giustificare la diversa residenza e dimora dei coniugi,
quali la grave malattia di un genitore o altro familiare, l' esigenza di assistere un figlio malato residente in
diverso Comune ecc., circostanze che, evidentemente, devono ricevere pari
tutela.
Il vero è che (come correttamente rilevato dalla
giurisprudenza di merito) il legilatore del 2011 prese atto che la famiglia non è più, come in
precedenza, una struttura monolitica in cui tutti i componenti convivevano in
un'unica abitazione, ma che “è ormai diffusissima la situazione di coppie di
coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo
separati né giudizialmente né di fatto.... e ha ritenuto di non penalizzare i
coniugi che vivono distanti l'uno dall'altro, consentendo loro di usufruire
dell'esenzione IMU, ciascuno per la propria abitazione principale. D'altronde,
per evitare di premiare comportamenti elusivi, lo stesso legislatore ha,
coerentemente e condivisibilmente, introdotto il limite dell'esenzione per un
unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello
stesso comune; qui è lo stesso legislatore che non considera oggettivamente
giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di
presunzione ex lege di un intento elusivo” (così CTP Brescia n.605/2016,
CTP Bologna n.914/2019 e CTP Lecce n.945/2020).
Conclusivamente è da ritenere che allorquando uno dei coniugi dimostri l'avvenuto effettivo
distacco dal nucleo familiare, provando l'avvenuto trasferimento in altro
Comune non solo della residenza ma anche
della dimora, con elementi che dimostrino che effettivamente egli abita
nell'immobile (consumi delle varie forniture, dichiarazioni di terzi, quali i
condomini, il portiere o anche i vicini di casa), egli avrà senz'altro diritto
all'esenzione IMU per la casa in cui risiede e dimora, poiché in tal modo sarà
provata l'avvenuta disgregazione del nucleo familiare senza che sussista alcuna
necessità che siano altresì dimostrati i motivi della predetta frattura.
Tanto, del resto, si desume anche dalla lettura della
motivazione della sentenza n.15439/19 con cui la Suprema Corte, rigettando un
ricorso di un Comune relativo all'esenzione IMU confermava la sentenza
impugnata osservando che correttamente era stato ritenuto che “...il
mutamento di residenza del coniuge della ricorrente non è stato fittizio, ma
corrispondeva ad un effettivo distacco dal nucleo familiare, per effetto di una
rottura del rapporto di convivenza, ciò desmendo dalle stesse dichiarazioni
rese dal Comune sia in primo che in secondo grado, secondo le quali era
circostanza pacifica, non contestata né contestabile, che il marito della
signora...non abbia, nell'immobile in questione, ne la dimora né la residenza.
Ad avviso della CTR, infatti, ciò è quanto basta perchè si possa affermare
che, venuta meno la convivenza tra i coniugi, il nucleo familiare della
….-tuttora dimorante nell'immobile della cui tassazione si controverte – si è
ridotto di consistenza, essendone uscita la persona di....senza che ne
derivasse, per quanto dianzi annotato, il venir meno del diritto
all'agevolazione”.
Giuseppe Di Nardo